di Valeria Zeppilli - La normativa europea in materia di orario di lavoro, contenuta nella direttiva 2003/88/CE, impone di considerare che per i lavoratori itineranti è orario di lavoro anche quello che impiegano per recarsi dal proprio domicilio al luogo ove si trova il primo cliente e dal luogo ove si trova l'ultimo cliente al proprio domicilio.
Questo è quanto precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 settembre 2015, resa nella causa C-266/14 (qui sotto allegata).
La questione aveva ad oggetto la circostanza che alcune ditte di installazione e manutenzione impianti spagnole conteggiavano il tempo impiegato per compiere i predetti percorsi non come orario ma come riposi.
Nel pronunciarsi, i giudici hanno preliminarmente ricordato che è ormai pacifico che le nozioni di orario di lavoro e di riposo devono essere definite secondo criteri oggettivi, che si ispirino al sistema e alle finalità della direttiva 88, in maniera tale da garantirne la piena efficacia e una applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
Su queste premesse essi, con un lungo percorso argomentativo, hanno innanzitutto chiarito che gli spostamenti di dipendenti che svolgono un lavoro come quello di cui al caso di specie devono essere intesi come uno strumento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dovute e non tenerne conto comporterebbe uno snaturamento della nozione di orario di lavoro di cui alla normativa europea e una compromissione dell'obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori perseguito da quest'ultima.
I giudici hanno poi sottolineato che la libertà di cui i lavoratori godono durante il tempo di intervento presso il cliente è in realtà limitata da orari vincolati e non permette certo ai dipendenti di disporre effettivamente del loro tempo e dedicarsi ai loro interessi, ma li pone comunque a disposizione dei datori di lavoro.
In sostanza, per la Corte di giustizia gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratori privi di un luogo di lavoro fisso o abituale, con la conseguenza che quest'ultimo non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro senza intaccare le necessità di tutela della salute e della sicurezza garantite dal riposo.
Corte di giustizia UE testo sentenza - causa C-266/14