Avv. Francesco Pandolfi - Quante volte ci è già capitato di leggere articoli in materia di vaccinazioni e di conseguenze più o meno pregiudizievoli sulla salute di chi è stato vaccinato?
Sicuramente tante: si tratta di un delicato e complesso argomento dove i dubbi e i contrasti non si sono mai sopiti.
In merito, è da segnalare un'interessante sentenza con la quale il Tar Lazio ha assunto una posizione di tutela nei confronti di un ricorrente danneggiato da vaccini.
Si tratta di una fattispecie nella quale il ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità del Ministero della Difesa vista l'insorgenza di una seria patologia a proprio carico ed a seguito di vaccinazione anti influenzale, somministratagli vari anni addietro quando era militare di leva nell'esercito.
Una circostanza purtroppo sfortunata per il giovane militare, il quale dopo pochi giorni dal vaccino somministrato nonostante uno stato febbrile, ha manifestato disturbi con progressive e serie complicazioni del quadro clinico.
Giudicato, pertanto, permanentemente non idoneo al servizio militare e congedato, lo stesso ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Tuttavia, ciò che più rileva ai nostri fini è che, verificata la sussistenza di un danno ormai permanente alla propria persona, il militare ha chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza della vaccinazione somministratagli, danno certamente non ristorato dalla pensione privilegiata.
Come è strutturata la domanda in giudizio?
Orbene, sotto il profilo normativo egli si è rivolto al giudice amministrativo e si è appellato all'art. 32 della Costituzione e agli artt. 2087 e 2043 del codice civile, evidenziando la responsabilità dell'amministrazione che, pur in presenza di un suo stato patologico, ha somministrato ugualmente il vaccino senza alcuna precauzione.
Tra l'altro, nel caso di specie, il Ministero della Difesa ha fatto mal governo della propria posizione processuale: dopo una serie di ritardi o errori di individuazione del soggetto tenuto a fornire le notizie ed approfondimenti tecnici richiesti dal Tar, ha depositato una nota con la quale ha comunicato di non aver potuto reperire alcuna documentazione sanitaria su quanto prospettato dal ricorrente.
Il ricorso risulta quindi fondato (anche con il contributo della condotta processuale dell'amministrazione).
Il rispetto dell'obbligo di precauzione (unanimemente riconosciuto nella pratica delle vaccinazioni) avrebbe imposto di evitare l'esecuzione della vaccinazione su un soggetto con notevole abbassamento delle difese immunitarie.
Circa il nesso tra la vaccinazione e l'infermità subita, il Tar ha messo in evidenza che la patologia può essere stata conseguenza dell'azione di un agente infettivo attivatosi nella concomitanza tra la condizione morbosa e l'atto vaccinale.
Come perviene il Tar alla valutazione effettiva dei danni?
E' semplice: con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio esperto al quale demandare, in contraddittorio tra le parti, la valutazione dei danni subiti dal ricorrente e l'accertamento entro novanta giorni, anche in via equitativa e in contraddittorio con le parti, dell'entità del danno biologico e morale sofferto dal ricorrente, tenendo peraltro conto della pensione privilegiata allo stesso riconosciuta a causa dell'evento dannoso.
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