di Valeria Zeppilli - La retta per l'iscrizione dei figli ad una scuola privata va considerata spesa straordinaria e non può considerarsi compresa nell'assegno mensile di mantenimento stabilito in sede di separazione dei genitori. E poco importa che non ci sia stato accordo tra gli ex coniugi sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola privata anziché a quella pubblica.
A stabilirlo è la Corte di appello di Roma che, nella sentenza numero 1831/2015, si è riportata all'orientamento dalla Corte di Cassazione circa le spese straordinarie, ravvisandole in quelle che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli a causa della loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità e che, se poste a carico di uno solo dei genitori, possono violare il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza del mantenimento.
Così i giudici hanno respinto il ricorso di un uomo avverso il decreto ingiuntivo (confermato in primo grado) con il quale gli veniva imposto il pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sostenute per i suoi figli esclusivamente dalla madre: per i giudici esse non possono rientrare nell'assegno mensile di duemila euro e vanno rimborsate a parte.
Con riferimento al disaccordo rispetto all'iscrizione all'istituto privato in luogo di quello pubblico, la Corte ha chiarito che il genitore non è titolare di un potere indiscriminato di veto circa i provvedimenti riguardanti la prole, avuto riguardo alla facoltà di rivolgersi al giudice in caso di disaccordo per provvedere alla modifica o all'integrazione di quanto giudizialmente stabilito.
Al padre, insomma, non resta altro che pagare.
Vedi anche: Le spese straordinarie per i figli. Ecco un breve vademecum