di Marina Crisafi - In sede di separazione dei coniugi, l'assegno di mantenimento può essere quantificato dal giudice in base al reale tenore di vita dell'obbligato, senza tenere conto dei redditi effettivamente dichiarati. Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 18196/2015, depositata il 16 settembre 2015, rigettando il ricorso di un uomo avverso la quantificazione del contributo di mantenimento disposta dal tribunale e confermata in appello.
L'uomo denunciava in particolare la mancata considerazione da parte del giudice di merito del mutamento delle sue condizioni economiche come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate, oltre agli oneri derivanti dalla costituzione, dopo la separazione, di un nuovo nucleo familiare.
La corte territoriale, nel confermare la mancata corrispondenza tra i redditi formalmente dichiarati e l'effettivo "alto tenore di vita" dell'uomo, incompatibile con le risultanze reddituali allegate, ha motivato che queste non hanno valore vincolante per il giudice che può, ex art. 116 c.p.c., fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie.
Per gli Ermellini la valutazione di merito è insindacabile in sede di legittimità e conforme alla giurisprudenza della S.C.
Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, hanno affermato, infatti, "in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario, come quella concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie, come nel caso in esame, il potere d'acquisto rilevante dimostrato dall'ex marito".
Ma non solo. Con l'ordinanza in esame la Cassazione mette un freno all'ormai tendenziale orientamento delle più recenti sentenze di legittimità orientate nel senso di far diminuire o decadere l'assegno in caso di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'obbligato. "Ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - ha concluso infatti la Corte rigettando il ricorso - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza, come in questo caso, da rendere irrilevanti i nuovi oneri".
Vedi anche nelle guide legali: L'Assegno di mantenimento
Altre news che ti potrebbero interessare:
» Revocato l'assegno divorzile al coniuge convivente se la figlia avuta more uxorio contribuisce al menage familiare - Lucia Izzo - 06/09/15
» Divorzio: niente assegno divorzile se la ex ha un compagno stabile - Marina Crisafi - 08/08/15
» Cassazione e mantenimento dei figli: le spese straordinarie non possono essere quantificate in via preventiva - Licia Albertazzi - 22/06/15
» Cassazione: L'ex marito non ha diritto al rendiconto sulle spese di mantenimento della figlia - N.R. - 20/06/15
» Omesso mantenimento dei figli: l'ex ha diritto ai danni morali, se prova il pregiudizio - Marina Crisafi - 19/06/15
» Anche le ex mogli qualche volta devono pagare il mantenimento ai mariti - N.R. - 07/05/15
» Cassazione: non cambia l'assegno di mantenimento se l'ex marito ha molti immobili ma rendono poco - A.V. - 05/11/14
» Assegno divorzile e breve durata del matrimonio. La recente sentenza della Cassazione (n.18722/2014) - Avv. Silvia Delcuratolo - 14/10/14
» Criterio della DURATA del MATRIMONIO nella determinazione dell'ASSEGNO DIVORZILE - Cass. Sez. VI ord. 4.9.2014 n. 18722 - Law In Action - di P. Storani - 19/09/14