Alcune ordinanze meneghine precisano gli ambiti applicativi dell'istituto della mediazione su invito del giudice

La procedura di mediazione ha trovato negli anni uno sviluppo sempre più ampio, in special modo a seguito della riproposizione della mediazione civile obbligatoria con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, cd. decreto del fare, modificato e convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98.

La mediazione può essere obbligatoria, e in tal caso rappresenta una condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile, facoltativa oppure disposta dal giudice in base ad una valutazione svolta nei casi concreti.

Alcune recenti pronunce del Tribunale di Milano, hanno contribuito a tratteggiare in maniera interessante alcuni sviluppi giurisprudenziali circa l'istituto della mediazione e la sua applicabilità su invito del giudice.

Molti tribunali italiani, hanno costantemente interpretato la disciplina della mediazione per consentire a questo strumento di svolgere un ruolo effettivo, tale da offrire concrete opportunità compositive della lite.


In questo solco interpretativo, già tracciato dal tribunale di Firenze, si pone un'ordinanza (qui sotto allegata) del giudice meneghino del 7 maggio 2015 (estensore Cattaneo) la quale ha ritenuto che i pregressi rapporti di amicizia tra parte attrice e parte convenuta, rappresentano un presupposto per tentare una composizione amichevole e transattiva della vertenza.


Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, parte attrice richiedeva alla commercialista convenuta il risarcimento del danno per avere costei svolto l'incarico conferitole senza la diligenza richiesta dalla professione esercitata. La professionista non avrebbe comunicato al cliente le scadenze di legge, l'an e il quantum delle imposte che avrebbe dovuto versare al fisco come persona fisica e come società nonché di aver ricevuto avvisi bonari di irregolarità, con la conseguenza che le imposte dovute (persone fisiche, Irap e Iva) sono lievitate di interessi, sanzioni e spese.

Dagli atti emerge un pregresso rapporto di amicizia tra le parti in causa, sulla cui base era avvenuto addirittura un parziale spontaneo rimborso.

Considerando i rapporti tra le parti e la necessarietà di disporre una CTU contabile per chiarire alcuni aspetti della controversia, il giudice valuta l'utilità di disporre la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.

Sarebbe nell'interesse di tutte le parti sedersi ad un tavolo di mediazione per risparmiare le ingenti somme della CTU

contabile e le spese della prosecuzione del giudizio. L'incontro in sede di mediazione avverrebbe tra le parti unitamente ad un funzionario della compagnia di assicurazione che ha gestito la pratica, al fine di addivenire ad una composizione amichevole della controversia, alla presenza dei rispettivi difensori i quali dovrebbero operare, nell'interesse dei loro assistiti, al raggiungimento dell'accordo.

Un'altra importante ordinanza (qui sotto allegata) emessa dal Tribunale di Milano il 15 luglio 2015 (estensore Buffone) ha invece precisato che al giudice è consentito invitare le parti ad avviare il procedimento di mediazione civile, anche quando il procedimento ha ad oggetto diritti non disponibili, come avvenuto nel caso in esame relativo a "status".

Si discute di una complessa vicenda matrimoniale tra Italia e Stati Uniti d'America, dove entra in gioco non solo lo scioglimento del vincolo tra i due coniugi, ma anche la condanna dell'uomo per bigamia a seguito della contrazione di secondo matrimonio.

Nel corso del processo, tuttavia, l'uomo decedeva e su questo presupposto i giudici decidono di suggerire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione.

Assodato che, stante la nuova disciplina, il giudice può imporre/prescrivere la mediazione civile ma anche semplicemente suggerirla (ciò rientra nei normali poteri di governance giudiziale) deve rilevarsi che, nella fattispecie, il procedimento ha ad oggetto diritti non disponibili.

L'azione primaria, infatti, mira a caducare il matrimonio celebrato tra l'attore principale (defunto in corso di processo) e la convenuta. Tuttavia, la presenza del "diritto indisponibile" nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili.

Secondo un principio ribadito dalla Suprema Corte Suprema la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella "parte" di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili (cfr. Cass., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781).

L'eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto "spegne" l'interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti.

Nel caso di specie, il soggetto che predicava un interesse morale sovrastante ogni altra pretesa (cioè, il marito) è, purtroppo, deceduto. Le parti rimaste in causa (eredi del marito e moglie superstite), all'esito dell'audizione hanno lasciato emergere, al di là della formale posizione processuale, l'effettivo "interesse" nel conflitto: un interesse squisitamente patrimoniale che potrebbe ottenere un soddisfacimento diretto ed effettivo anche ricorrendo a una strada di composizione del conflitto diversa da quella attivata in sede giurisdizionale.

All'esito del colloquio con i difensori, è parso dunque opportuno invitare le parti a sperimentare un percorso di mediazione civile, al fine di verificare la sussistenza (in concreto) di possibili assetti conciliativi.

La mediazione, lungi dall'apparire uno strumento per sfoltire il copioso ruolo dei giudici, assurge a strumento importante che consente di far emergere i reali aspetti giuridici sottesi alle richieste di parti, individuando questioni utili per raggiungere un accordo senza intraprendere lungaggini processuali.

Trib. Milano, ordinanza 15 luglio 2015
Trib. Milano, ordinanza 7 maggio 2015

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