- Malattia professionale e infortunio sul lavoro
- Le malattie tabellate
- Le malattie non tabellate
- Malattia professionale: risarcimento
- L'aggravamento della malattia
- Il principio di automaticità delle prestazioni
- Malattia professionale: licenziamento
Malattia professionale e infortunio sul lavoro
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La malattia professionale va tenuta distinta dall'infortunio sul lavoro.
Innanzitutto perché per ottenere le prestazioni per malattia non è sufficiente la mera occasione di lavoro ma è necessario che essa sia in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa; inoltre mentre l'infortunio è imputabile a una causa violenta, intensa e concentrata nel tempo (leggi: "Infortuni sul lavoro - come ottenere indennizzi e rendite dall'INAIL"), la malattia è imputabile a una causa lenta e si manifesta in maniera graduale e progressiva.
La causa che genera una malattia professionale, peraltro, deve essere in grado di produrre l'infermità in maniera esclusiva o prevalente, con la conseguenza che eventuali cause extra professionali possono solo concorrere a dar luogo alla malattia, ma non devono essere idonee da sole a generarla.
Le malattie tabellate
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Alcune particolari malattie, per la precisione 85 per il settore dell'industria e 24 per il settore agricolo, sono considerate presuntivamente collegate allo svolgimento di un'attività lavorativa e, in quanto tali, ricomprese automaticamente, al loro palesarsi, nella tutela assicurativa offerta dall'Inail per le malattie professionali.
In sostanza, il lavoratore che sia affetto da una cd. malattia tabellata non deve dimostrare di averla contratta in occasione di lavoro per poter beneficiare delle prestazioni dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto tale circostanza è presunta.
Le malattie non tabellate
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La tutela dei lavoratori rispetto alle malattie professionali, tuttavia, non è limitata a quelle che il legislatore ha inserito nelle apposite tabelle.
Per queste opera solo una presunzione di dipendenza dal rapporto di lavoro, ma tutte le malattie possono dare luogo alla tutela Inail.
Nel caso in cui il lavoratore abbia contratto una cd. malattia non tabellata, quindi, sarà suo onere dimostrare che essa sia in rapporto causale con le condizioni di lavoro.
Solo fornita questa prova, egli potrà ottenere le relative prestazioni assistenziali di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Malattia professionale: risarcimento
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Il lavoratore che abbia contratto una malattia professionale è tenuto a farne denuncia entro 15 giorni al datore di lavoro. Sarà poi quest'ultimo che, nei successivi 5 giorni, provvederà ad informarne l'Inail.
Nella denuncia devono essere indicati sia la tipologia di malattia che il lavoratore ha contratto che il momento in cui essa si è manifestata. Alla denuncia deve essere poi allegato il certificato medico in cui sia specificato il domicilio del lavoratore, il luogo di eventuale ricovero e la relazione dei sintomi della malattia.
Tuttavia, se il datore di lavoro effettua la denuncia per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'istituto.
Una volta ricevuta la richiesta, l'Inail avvia il procedimento amministrativo volto a verificare l'effettiva sussistenza della malattia e dei presupposti per concedere le prestazioni assistenziali, che sono le medesime previste per gli infortuni sul lavoro.
L'aggravamento della malattia
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Può ben accadere che a seguito di accertamento della malattia da parte dell'Inail, il lavoratore si aggravi. In tal caso, egli ha la possibilità di effettuare una domanda di revisione ed essere così nuovamente sottoposto a visita. La stessa facoltà è concessa all'Inail, nei casi in cui abbia motivo di dubitare che la malattia si sia invece alleviata.
La revisione dell'indennizzo in capitale, in ogni caso, può avvenire una sola volta.
Ciò non toglie, tuttavia, che le domande di revisione possono essere presentate anche più volte, ma nel rispetto di termini determinati. Nel dettaglio, la prima domanda può essere presentata solo decorsi sei mesi dal termine dell'eventuale inabilità temporanea assoluta o un anno dal manifestarsi della malattia, mentre le domande successive sono proponibili a distanza di almeno un anno dalle precedenti.
In ogni caso, le domande di revisione possono presentate al massimo decorsi quindici anni dalla data di decorrenza della rendita, ad eccezione delle rendite fruite dai medici e dai tecnici di radiologia per le malattie provocate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che possono essere sempre revisionate.
Il principio di automaticità delle prestazioni
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Occorre da ultimo precisare che nel nostro ordinamento vige il principio di automaticità delle prestazioni in forza del quale il lavoratore, in caso di malattia professionale, ha diritto alle prestazioni assistenziali predisposte dall'Inail, anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato o non è in regola con i contributi.
Malattia professionale: licenziamento
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In via generale, il lavoratore in malattia ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro, ma solo entro un arco temporale predefinito, individuato dai contratti collettivi. Si tratta del cd. periodo di comporto, decorso il quale è possibile licenziare il lavoratore.
Anche la malattia professionale si conteggia nel periodo di comporto, con un'unica eccezione: non si computano i periodi di assenza per malattia professionale addebitabile al datore di lavoro per la mancata attuazione delle misure in materia di salute e sicurezza.
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