di Lucia Izzo - La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi in conto (ex art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla contestazione stessa.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18777/15 (qui sotto allegata) su ricorso di un istituto di credito contro una donna alla quale la banca voleva addebitare delle somme a titolo di recupero di anticipi per provvigioni eseguite nei confronti di suo marito.
La donna risultava titolare di un conto corrente cointestato con il suo ex coniuge, ma la Corte d'Appello di Firenze, negava che in capo a costei vi fosse alcun obbligo restitutorio per le somme addebitate sul conto.
Gli Ermellini ritengono adeguatamente motivato il provvedimento dei giudici di seconde cure con cui era stata ritenuta superata la presunzione legale iuris tantum di cui all'art. 1854 c.c.
L'ex moglie, infatti, risultava titolare di un conto corrente postale personale, sul quale le veniva accreditato lo stipendio e attraverso il quale venivano pagate le bollette relative alle utenze domestiche.
In aggiunta, all'epoca dei fatti, la donna risultava legalmente separata dal marito, promotore finanziario, pertanto era ragionevole presumere che le movimentazioni bancarie di conto corrente fossero riconducibili all'attività professionale di quest'ultimo.
Una contraria opinione avrebbe poi finito per esporre la donna ad un passivo di oltre 100.000 euro quale obbligata solidale, trasformando di fatto la causale di conto corrente in una atipica forma di fideiussione omnibus.
Sussiste, dunque, la necessaria prova contraria per superare la presunta contitolarità dell'oggetto del contratto che avrebbe reso gli intestatari creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Il ricorso della banca deve essere rigettato.
Cass., sezione lavoro, 18777/2015