di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 192/2015 (qui sotto allegata), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del taglio introdotto dalla legge di stabilità 2014 di un terzo degli onorari per gli ausiliari dei magistrati in caso di gratuito patrocinio.
La Consulta ha evidenziato, infatti, che il legislatore, nell'effettuare le decurtazioni, non ha tenuto conto del fatto che la base tariffaria dei predetti compensi era ferma da circa tredici anni, mentre il d.p.r. numero 115 del 2002, all'articolo 54, ne imponeva la rivalutazione triennale sulla base della variazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Di conseguenza la scelta di introdurre un taglio così netto degli onorari dei consulenti dei giudici è, per la Corte, manifestamente irragionevole, nella misura in cui non ha tenuto conto di tale circostanza.
Così la norma va dichiarata incostituzionale.
Solo un'eventuale riforma complessiva della materia potrebbe eliminare l'"ostacolo", ma fintanto che i predetti importi devono per legge essere aggiornati e ciò non avviene, una decurtazione, così consistente, non è ammissibile ma di certo in contrasto con la norma primaria dell'ordinamento.
Ciò anche se alla base ci sono indubbie ragioni di carattere economico-finanziario che, alla luce dell'attuale congiuntura negativa, avrebbero idealmente legittimato il potere discrezionale legislativo.
Corte costituzionale testo sentenza n. 192/2015