In questa pagina:
- L'anticipo del TRF in busta paga e il modulo QU.I.R.
- I requisiti per ottenere il TFR in busta paga
- I lavoratori esclusi
- I tempi per la corresponsione
- Aspetti di carattere fiscale
- Modulo per la richiesta
di Valeria Zeppilli
L'anticipo del TRF in busta paga e il modulo QU.I.R.
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Con la legge di stabilità 2015 e il d.p.c.m. n. 29/2015 è stata introdotta nel nostro ordinamento, a partire da aprile 2015 e fino al 30 marzo 2018, la possibilità, per i lavoratori, di richiedere l'anticipo del TFR in busta paga, ovverosia l'erogazione mensile del trattamento.
I requisiti per ottenere l'anticipo del TFR in busta paga
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La possibilità di ottenere l'anticipo del T.F.R. in busta paga, in ogni caso, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
Innanzitutto, per quanto riguarda i lavoratori, è necessario che essi siano assunti da almeno sei mesi e che non abbiano già vincolato il proprio T.F.R. né lo abbiano posto a garanzia di prestiti.
È irrilevante che i lavoratori abbiano conferito il T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari.
Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro, essi potranno concedere il pagamento mensile della quota di trattamento di fine rapporto solo se non siano in regime di cassa integrazione guadagni, non siano sottoposti a procedure concorsuali, non abbiano iscritto nel registro delle imprese determinati accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento.
I lavoratori esclusi
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In ogni caso, la possibilità di chiedere la corresponsione del T.F.R. in busta paga riguarda solo i lavoratori del settore privato e vede comunque esclusi i dipendenti del settore agricolo, i dipendenti domestici e i dipendenti di quei settori per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevede già la corresponsione periodica del T.F.R. o il suo accantonamento presso soggetti terzi.
I tempi per la corresponsione
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L'erogazione del T.F.R. in busta paga è operativa dal mese successivo a quello in cui è stata formalizzata la richiesta da parte del lavoratore e permane sino al 30 giugno 2018 o sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.
Ciò vuol dire che nel corso di tale periodo la scelta del lavoratore è irrevocabile.
I tempi iniziali di corresponsione, tuttavia, non sono sempre gli stessi.
Se, infatti, i datori di lavoro accedono al finanziamento assistito da garanzia per dotarsi della provvista finanziaria necessaria a far fronte alle istanze di T.F.R. in busta paga, l'avvio della liquidazione mensile è posticipato al terzo mese successivo a quello di efficacia delle richieste dei lavoratori.
Si precisa che al finanziamento assistito da garanzia possono accedere, per le predette finalità, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta lavoratori e che non siano tenuti al versamento del T.F.R. al Fondo di tesoreria Inps.
Aspetti di carattere fiscale
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Nella scelta di optare per la corresponsione del T.F.R. in busta paga occorre tenere conto di diversi fattori.
Di certo essa permette ai lavoratori di ottenere una maggiore liquidità immediata, con un aumento dell'importo della retribuzione mensile.
Tuttavia essa comporta anche degli svantaggi, che si manifestano sul piano fiscale.
Infatti, al contrario di quanto avviene per il trattamento di fine rapporto ordinario, per il quale l'aliquota Irpef deriva dalla media delle aliquote degli ultimi anni di lavoro, il T.F.R. in busta paga è assoggettato all'Irpef ordinaria, con conseguente aggravamento contributivo.
Esso, inoltre, comportando un aumento della retribuzione, può incidere sulle varie detrazioni e agevolazioni connesse al reddito.
Modulo per la richiesta
Operativamente, in presenza dei presupposti richiesti, per poter ottenere la corresponsione mensile del T.F.R. in busta paga basta scaricare da questo link il cd. modulo QU.I.R. (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come integrazione della retribuzione), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, compilarlo e presentarlo al datore di lavoro.
Leggi anche: "Il TFR anticipato. Modalità, condizioni e limiti per la richiesta di anticipo al datore di lavoro"