di Pasquale Acconcia - Le Sezioni Unite della Cassazione hanno inteso metter "fine" al dibattito, in sede scientifica e nella giurisprudenza, sull'infortunio in itinere e l'occasione di lavoro. Lo hanno fatto, per un caso di specie particolare (omicidio di una donna da parte del convivente lungo la strada dal lavoro a casa) con la sentenza n. 17685/2015 ripresa su questo quotidiano da Valeria Zeppilli (leggi: "Infortunio in itinere: non sempre l'Inail è tenuto all'indennizzo") che, in un successivo intervento sullo stesso sito ha riepilogato con una efficace sintesi i vari aspetti della questione[1].
La decisione, peraltro, seppur condivisibile nella sostanza per il caso di specie, desta qualche perplessità per il percorso della motivazione che potrebbe lasciare aperta la possibilità di ripensamenti come è stato, peraltro, per le sentenze di San Martino, accolte al loro apparire come panacea di tutti i problemi in tema di danni alla persona.
La motivazione non convince proprio nel valore attribuito alla ricostruzione dell'articolo 2 del DPR 1124 rivisitato dal decreto 38/2000: "L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni" OMISSIS a cui segue "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno….OMISSIS …..L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti…OMISSIS".
Al testo così ricostruito la sentenza attribuisce, enfatizzandola, la funzione di vincolare la qualificazione dell'evento alla sussistenza del requisito della "occasione di lavoro" invece che quella e quella sola - su cui torneremo - di rendere applicabile all'infortunio in itinere l'intera disciplina del Testo unico.
Pur con la massima considerazione per le ragioni di fondo di tale scelta, condivisa da gran parte della giurisprudenza, come richiamato dalla Zeppilli, e autorevolmente in sede scientifica,[2] continuiamo a ritenere che: - con il nuovo testo dell'articolo 2 si sia inteso affermare l'indennizzabilità di un evento per l'essere accaduto lungo l'iter casa/lavoro; - l'accurata definizione legislativa superi la necessità di ogni valutazione ulteriore sull'"occasionalità" da lavoro tipica dell'incidente in fabbrica. Evento che, come si è detto, con l'inquadramento nell'articolo 2, è equiparato a tutti gli effetti all'infortunio sul lavoro "ordinario".
Certo, di fronte a un caso di specie può essere agevole sostenere come esso non c'entri proprio nulla con il lavoro[3].
Il discorso si complica, però, quando si debba passare alla fattispecie astratta, ponendo assieme tutta la casistica, e chiarendo, così, in qual modo un ordinario investimento su strada possa essere ricondotto in modo occasionante con il lavoro.
O meglio, la riconduzione è semplice qualora si riconosca che nell'immaginario collettivo parlando di infortuni in itinere ci si riferisca essenzialmente ai rischi tipici della strada provocati da autoveicoli, bici, carri, insidie della stessa strada e manufatti contigui ecc. piuttosto che a situazioni come quella in questione provocata da fatto doloso altrui (doloso in quanto estraneo anche all'ordinaria causalità pedonale?).
Da ciò l'adesione alla tesi della rilevanza del collegamento con l'occasione di lavoro ed il rifiuto della opposta tesi certo incomprensibile - di là dal chiaro dato letterale - qualora si dimentichi che alle origini della tutela resta l'idea di una responsabilità/copertura assicurativa a carico dell'azienda per tutti gli incidenti che capitino al lavoratore finché egli resti nella sfera di responsabilità del datore di lavoro; responsabilità che il decreto 38/2000 estende, per quanto qui interessa, al percorso da/per il luogo di lavoro (analogamente a quanto si ritiene per l'infortunio occorso in missione come chiarito di recente dall'INAIL in circolare[4]).
Fuori da questa logica si colloca la soluzione condivisa dalle SS.UU. che adottano, per il caso di specie, una lettura restrittiva dei principi dell'assicurazione sociale, con un percorso analogo a quello che, in altra sede, ha portato al mancato indennizzo di infortunio avvenuto scivolando su una matita sul pavimento dell'ufficio: rischio "comune" a tutti i cittadini![5] in una visione che da un lato supera principi base dell'origine assicurativa, dall'altro fa propri enunciati classici del mondo assicurativo privato.
La stessa sentenza 17685 ribadisce espressamente questa scelta di campo per la necessità di uno stretto collegamento con il lavoro (magari proprio quelle mansioni svolte e non altre, aggiungiamo noi):" il comma aggiunto non può che essere letto nel quadro del sistema delineato dall'articolo 2 che al primo comma detta la norma fondamentale della materia secondo la quale l'assicurazione copre tutti i casi di infortuni avvenuti per causa violenta e in occasione di lavoro".
Solo per inciso, non sfugge come l'affermazione sia simmetricamente ribaltabile poiché proprio l'assenza nell'infortunio in itinere dei connotati tipici dell'occasione di lavoro ha reso necessaria la specifica norma. L'affermazione rischia di essere fragile, insomma, tanto che la stessa sentenza sembra avvertirne l'opinabilità quando aggiunge che "l'infortunio deve comunque essere legato al lavoro sia pure con filo tenue poiché l'iter è per definizione esterno e estraneo alla dimensione lavorativa in senso stretto".
Tutto ciò, prosegue la sentenza, secondo una ricostruzione dello stesso sistema pre decreto 38/2000 ove "non era possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro: un principio che ha consentito di escludere la tutela in caso di omicidio in alcun modo connesso con il lavoro per essere inquadrabile, invece, nella sfera personale del lavoratore in alcun modo collegabile alla prestazione di lavoro".
Ma - sempre per inciso e a contrario - proprio il richiamo del sistema pre-decreto 38 potrebbe confermare che a fronte della difficoltà di collegare l'infortunio al lavoro con detto "filo tenue" il legislatore abbia tagliato di netto il filo stesso (novello Alessandro Magno!) concentrando l'attenzione sulle condizioni (di luogo, di tempo, di mezzo ecc.) dell'iter seguito.
E' quest'ultimo, insomma, il protagonista della vicenda tanto che per condividere - torno al punto di partenza - la conclusione negativa della sentenza verrebbe da concludere che l'elemento qualificante non è l'occasione di lavoro ma "l'occasione di iter" prendendo atto della circostanza che nel caso in questione il fatto di seguire quel certo percorso non c'entra nulla nel determinismo dell'evento lesivo.
In questo modo, infatti, si può ribaltare il ragionamento (pur giungendo a identica conclusione) nel senso di tener fermo il riferimento esclusivo all'"andare o venire dal lavoro" salvo verificare se e in che misura le circostanze dell'evento interrompano il nesso che deve sussistere con le condizioni del percorso. Un po' ciò che accade nel rapporto fra l'infortunio e il rischio elettivo, nel senso che il decesso dell'interessata, nel caso di specie, non è collegabile al "rischio strada" ma al rischio di un evento autonomamente creato dal comportamento di un altro soggetto (una sorta di elettività incolpevole!).
Secondo le regole dell'infortunistica, così, resterebbe solo di verificare se ed in quale misura le condizioni di tempo e luogo dell'iter abbiano sia pure solo in parte agevolato la decisione e l'esecuzione del fatto criminoso creando un legame sia pur tenue, sufficiente per l'indennizzabilità.
Quest'ultima precisazione - essenziale in un'epoca in cui i mass media trasformano subito specifiche decisioni in" legge" - consente di sottolineare la differenza con altra ipotesi, richiamata a sostegno dalle SS.UU. di violenza subita da lavoratrice lungo l'"iter", anche per la quale si è negato l'indennizzo con motivazione errata, a nostro avviso, di per sé e anche alla luce della sentenza 17685 [6]. L'ulteriore collegamento, infatti, era in detta fattispecie rinvenibile proprio nella circostanza che la lavoratrice era costretta a fare quel percorso in quelle ore pericolose proprio dalle particolari modalità della prestazione di lavoro, aumentando così le possibilità di farla franca per l'assalitore.
Con questi distinguo e verifiche sul campo, quindi, riteniamo che per lo specifico caso possa condividersi la valutazione di non indennizzabilità con un diverso ragionamento secondo il quale un evento in sé non indennizzabile può diventarlo qualora l'iter per come condizionato dal lavoro abbia concorso a rendere possibile o agevolare l'atto criminoso.
Ci si muoverebbe, cioè, su terreno simile a quello del "rischio elettivo" sia pur diversamente letto, piuttosto che su quello del collegamento necessitato dell'evento con il lavoro che, se assunto a criterio generale rischia di diventare un pericoloso precedente per fattispecie "di frontiera" in base a letture sempre più superficiali delle sentenze della Suprema Corte. Piano piano, cioè, c'è il rischio che di assimilazione in assimilazione si giunga a restringere il campo della indennizzabilità alle sole ipotesi di incidenti ricollegabili alla "mansione" del lavoratore e a escluderla, comunque, qualora l'incidente concretizzi un normale accadimento della vita quotidiana o provocata da un concorso di colpa del lavoratore stesso.
Ed è altrettanto evidente, per concludere, come, quale che sia la soluzione del caso di specie, proprio queste vicende borderline confermino la inadeguatezza ormai di un sistema che si regge formalmente su un testo di cinquanta anni fa (anzi di cento tenuto conto del modo in cui fu all'epoca costruito) che proprio per questo si presta più di altri a letture "pretorie" della giurisprudenza libera negli anni di oscillare da un capo all'altro della lettura possibile, rendendo sempre più rischioso il chiedere giustizia da parte dei lavoratori penalizzati oltretutto dalla faticosità e onerosità dei percorsi giudiziari delle recenti riforme.
Da ciò la nostra continua - sempre inascoltata - sollecitazione per una riforma complessiva dell'assicurazione infortuni sul lavoro pubblica che riconduca a coerenza anche formale un corpo normativo orami disgregatosi per interventi legislativi, giurisprudenziali, amministrativi, scientifici che rendono nebuloso il quadro stesso riducendo così anche per questa via il livello di tutele sostanziali dei lavoratori.
Un nuovo Testo unico, quindi, che non ripeta però l'errore di quello del 1965 attenutosi rigorosamente al mandato di mettere insieme tutta la normativa precedente senza il filtro, secondo noi indispensabile già all'epoca, di una riconsiderazione dei principi fondanti della tutela.[7]
[1] Zeppilli, L'infortunio in itinere - guida con raccolta di articoli e sentenze ove richiama, fra l'altro, un suo primo commento - sullo stesso Sito - alla sentenza delle Sezioni Unite con il titolo Infortunio in itinere: non sempre l'Inail è tenuto all'indennizzo
[2] 2. Sul tema, per tutti, v. De Matteis, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2011, p.221 (di cui ampi stralci sullo specifico tema sul Web http://books.google.it/books?id=[...],
[3] Soprattutto quando si tratti di questioni che riguardino le donne con vaghi sfondi sessuali come nel caso di specie e in altri ancora, quale il famoso caso che ricordo in altro articolo pubblicato sul sito di StudioCataldi (v. nota successiva), riguardante l'infortunio accaduto a lavoratrice in missione che, durante un amplesso nella camera d'albergo, rimane ferita dalla caduta di un lume.
[4] richiamata da Acconcia, Infortuni sul lavoro. l'INAIL rilegge la nozione di occasione di lavoro con riferimento agli infortuni occorsi durante missione o trasferta: una conferma nella continuità di giudizio in www.StudioCataldi.it
[5] Acconcia, Infortunio sul lavoro e matita. Spunti di riflessione per un nuovo T.U. della assicurazione infortuni sul lavoro
[6] Acconcia, Infortuni sul lavoro e in itinere, violenza sulle donne: sovrapporsi di temi e questioni in www.StudioCataldi.it
[7] Acconcia, Il Testo unico 1124 dell'assicurazione infortuni sul lavoro compie 50 anni e li dimostra in www.StudioCataldi.it