Per i giudizi iniziati dopo il 30 gennaio 2013, si applica l'art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla Legge di Stabilità nel d.P.R. 115/2002

di Lucia Izzo - Paga un contributo unificato doppio il ricorrente la cui impugnazione sia stata integralmente rigettata. 

Per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, va infatti applicato l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, entrato in vigore a seguito della legge di Stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). 


La Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ne ha fatto applicazione nella sentenza n. 19432/2015 (qui sotto allegata), riassoggettando il ricorso proposto da una società, destinataria di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'avviso era stato rideterminato il maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEG E IRAP per l'anno 2002 e la s.p.a. ricorreva alla Commissione della regione Lombardia che accoglieva parzialmente il ricorso riconfermando tuttavia in larga parte, e con poche eccezioni, quanto stabilito in prime cure sulla legittimità dell'avviso di accertamento. 


La società ricorre dunque dinnanzi alla Suprema Corte con numerose doglianze che gli Ermellini valutano totalmente inammissibili, decidendo per il rigetto integrale del ricorso e alla condanna della s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. 

I giudici ritengono poi che ricorrano i presupposti per applicare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato


Tale provvedimento scaturisce dall'art. 13, comma 1 quater, introdotto nel d.P.R. 115/2002 dalla legge 228/2012, il quale stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. 

In questi termini ha ritenuto di agire la Cassazione. 

Cass., sezione tributaria civile, sent. 19432/2015

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