di Lucia Izzo - L'ingiunto che ottenga l'annullamento della sanzione amministrativa non può più chiedere, in un autonomo e successivo giudizio a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle spese di lite sostenute nella precedente controversia se questa si è risolta con una pronuncia, divenuta definitiva, di cessazione della materia del contendere e di compensazioni tra le parti delle spese di lite. Vi osta proprio il giudicato sulla compensazione delle spese.
Lo precisa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 19691/2015 (qui sotto allegata) originata dal ricorso proposto dal Ministero dell'Interno.
Il controricorrente è un uomo che a cui era stata notificata un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa. L'uomo vi si opponeva ottenendo dalla Prefettura l'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta e l'archiviazione del procedimento, attesa la prescrizione dell'illecito amministrativo da lui denunciata.
Veniva poi dichiarata dal Giudice di pace la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese di lite.
L'uomo conveniva poi in giudizio il Ministero dell'interno chiedendo il ristoro del danno subito per l'emissione della menzionata ordinanza-ingiunzione poi annullata, con conseguente condanna al risarcimento del danno sia patrimoniale, per le spese legali sostenute verso il proprio difensore nel giudizio di opposizione, sia non patrimoniale per lo stress subito.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda, mentre in appello il Ministero otteneva che il danno non patrimoniale fosse escluso, ma il danno patrimoniale veniva confermato.
Le doglianze sollevate dal dicastero, ricorso in Cassazione, meritano accoglimento.
Per gli Ermellini, poiché il giudizio presupposto (quello di opposizione all'ordinanza-ingiunzione) si è concluso con una pronuncia, divenuta definitiva, di cessazione della materia del contendere e di compensazione tra le parti delle spese di lite, la parte privata non può, in un separato giudizio, pretendere il rimborso delle spese sopportate nella propria difesa nel giudizio di opposizione a titolo di risarcimento del danno.
Quindi il privato non può iniziare un nuovo giudizio per le spese pagate all'avvocato dopo che il precedente si è concluso con una pronuncia definitiva, neppure prospettando che quell'esborso sarebbe stato conseguenza di un'azione amministrativa illegittima.
Il ricorso del Ministero viene accolto e l'ordinanza impugnata cassata.
Cass. civ., ordinanza 19691/2015