di Lucia Izzo - Sono adottabili, poiché considerati "abbandonati", i minori i cui genitori, prima detenuti, una volta scarcerati siano espatriati senza lasciare alcun contatto, affidando i bambini ad una parente che non ha prestato loro le dovute cure e attenzioni.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, considerata l'ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltosa e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. In tali situazioni, la rescissione del legame familiare appare l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva.
Lo precisa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 19735/2015 (qui sotto allegata), sul ricorso presentato da due genitori che contestano il provvedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli ed il collocamento degli stessi in casa famiglia.
Nonostante la tenera età, i minori venivano rinvenuti dalla Polizia Municipale durante un sopralluogo, da soli nei giardini pubblici. Il camper in cui vivevano con la nonna, era inadeguato per la loro sistemazione abitativa, e i piccoli mostravano gravi carenze igieniche ed assenza di scolarizzazione.
I genitori, detenuti e poi scarcerati, si erano trasferiti in Francia senza lasciare alcun recapito e disinteressandosi completamente ai bambini, affidati alla nonna, fino alla sentenza di primo grado, imputando ad altri la propria irreperibilità e dichiarando di voler tenere con loro i minori ma senza elaborare alcun progetto mirante al benessere degli stessi.
Gli Ermellini concordano con i giudici di merito e precisano che la situazione nella quale versano i minori non può essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggetto.
Questo non vale sempre, poiché l'impossibilità di prestare al minore le cure necessarie a causa delle detenzione non è di per se sufficiente a giustificare l'affermazione dello stato di abbandono che deve essere accertato sulla base di criteri rigorosi.
Si deve aver riguardo alla sensibilità eventualmente dimostrata dal genitore per le esigenze affettive e materiali del figlio, dell'apporto fornito da altri parenti, dell'aver affidato i bambini a persone in grado di prendersi cura di lui preoccupandosi che il minore non rimanesse privo di assistenza morale e materiale, seguendone la crescita e l'educazione.
Nella specie un siffatto atteggiamento non è stato rinvenuto, poiché i genitori si erano disinteressati dei figli completamente, anche in epoca anteriore e successiva alla detenzione, affidandoli alla madre dell'uomo per trasferirsi in Francia senza neppure lasciare un recapito per i casi di emergenza e senza richiedere notizie dei bambini neppure a seguito della scarcerazione e fino alla dichiarazione dello stato di adattabilità.
La gravità delle condizioni pscofisiche ed ambientali dei minori, affidati ad una parente con la quale non avevano familiarità, maltrattati dalla stessa, non curati sotto l'aspetto igienito-sanitario e non avviati neppure alla frequentazione scolastica, testimonia i presupposti per la pronuncia di abbandono ed adattabilità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Cass., I civile, sent. 19735/2015