Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6899 del 7 aprile 2015

Avv. Francesco Pandolfi - Che cos'è il danno da mancata carriera militare? Raccogliendo gli spunti offerti da questa interessantissima sentenza che chiude un articolato percorso processuale, possiamo ricavare non solo la specifica fisionomia del danno arrecato ad un aspirante alla scuola sottoufficiali della Marina Militare dal mancato recapito del telegramma con cui il Ministero della Difesa lo aveva invitato a presentarsi per far parte dei partecipanti, ma anche la corretta modalità di liquidazione dei danni a lui cagionati dall'illecito posto in essere da Poste Italiane Spa (all'inizio della vicenda Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) (leggi l'articolo: "Sottufficiale mancato per telegramma non recapitato? Poste deve risarcire solo gli anni della "formazione" non l'intera carriera").

Si tratta di un danno assai particolare e l'aspirante lo prospetta in giudizio così: egli ha perso tanto i compensi previsti in suo favore per i tre anni e sei mesi di frequenza della scuola, quanto la possibilità di essere ammesso al successivo passaggio in servizio permanente.

In un primo momento il Tribunale accorda una liquidazione, per così dire, onnicomprensiva ed assai estesa: condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 320.641,35 oltre interessi, a compenso della differenza fra gli introiti che l'attore ha ricavato dall'attività di geometra, effettivamente svolta, e quelli che avrebbe potuto percepire se avesse potuto partecipare alla Scuola ed essere ammesso in servizio permanente come sottufficiale.

La Corte di Appello riduce invece l'ammontare del danno e lo porta ad euro 44.157,15 in quanto ritiene mancante la prova che sarebbe realmente continuato il rapporto alle dipendenze della Marina.

Vediamo allora qual'è, secondo la Cassazione, la porzione di danno effettivamente risarcibile sulla base dell'istruttoria processuale.

Ebbene, la posta di danno liquidabile coincide con il danno concretamente dimostrato in giudizio, ossia i compensi che il ricorrente avrebbe percepito per tutti gli anni di frequenza della scuola.

Il ragionamento è lineare: occorre analizzare tutte le circostanze di contorno alla vicenda prospettata, dirette ed indirette, idonee a rendere eventualmente credibile la circostanza che solo per effetto della mancata consegna di un telegramma il ricorrente abbia diritto alla ricostruzione economica di un'intera carriera militare.

Circostanza questa in effetti non presente nel processo, dove non sono emersi sicuri elementi per poter sostenere che la mancata consegna del telegramma abbia impedito di venire comunque a conoscenza, per altre vie, della convocazione.

Per esempio, non è escluso che il danneggiato avrebbe potuto trovare accesso tardivo alla scuola, oppure iscriversi al concorso immediatamente successivo.


E' chiaro che la mancata consegna del telegramma ha indubbiamente costituito un illecito grave, di cui la Corte di appello ha riconosciuto il risarcimento, commisurandolo ai compensi che il ricorrente avrebbe percepito per tutti gli anni di frequenza della scuola.

Ma allora, una domanda sorge spontanea: l'ulteriore evoluzione della carriera militare (nel senso preteso dal ricorrente) non è quindi risarcibile?

Ebbene, traendo spunto dagli insegnamenti della giurisprudenza attenta della Corte di Cassazione, la risposta sarà sì in tutti i casi nei quali chi domanda il risarcimento sarà in grado di organizzare significativi e convincenti elementi di prova, idonei come tali a corroborare la presunzione che la vita professionale del danneggiato sarebbe stata condizionata in peggio dall'inaspettato disservizio.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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