Secondo la Cassazione, bisogna tener conto dell'età e delle condizioni di salute della donna, alla quale si presume anche assegnata la casa coniugale

di Lucia Izzo - Legittimo l'assegno di divorzio riconosciuto dal giudice nei confronti dell'ex moglie, senza escludere alla donna la possibilità di svolgere una limitata attività, con redditi modesti e saltuari. 


Lo precisa la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 19780/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso dell'ex marito teso a ottenere l'annullamento delle statuizioni dei giudici di merito che avevano determinato per la moglie un assegno divorzile pari a 300,00 euro mensili. 


Gli Ermellini precisano che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l'assegno per il coniuge debba tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, anche se indice di tale tenore di vita possa essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra coniugi. 

Il regime della separazione è autonomo rispetto a quello del divorzio, specialmente, come nel caso di specie, quando i coniugi si separano consensualmente e le relative clausole sono espressione della loro libera volontà. 


Adeguata e non illogica la determinazione effettuata dai giudici a quo che avevano esaminato la situazione economica delle parti ravvisandovi una disparità a vantaggio nel marito. 

La sentenza impugnata non esclude che l'ex moglie possa svolgere una seppur limitata attività con redditi modesti e saltuari, tenuto conto dell'eta e delle condizioni di salute. 


Per quanto riguarda il godimento della casa familiare, si ritiene che spetti alla donna, altrimenti i giudici di merito avrebbero calcolato la misura dell'assegno tenendo conto di un importo sicuramente più elevato. 

Rigettato il ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali. 

Cass. civ., ordinanza 19780/2015

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