di Lucia Izzo - L'allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio coniugale esclude anche la pronuncia di addebito, ove trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi.
L'aver promosso giudizio di separazione dopo un breve periodo dall'allontanamento (qualche mese) costituisce di per sé prova di intollerabilità della convivenza.
Lo precisa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 19328/2015 (qui sotto allegata) con cui viene accolto il ricorso proposto da una donna che si era vista addebitare la separazione dal marito.
Per gli Ermellini le doglianze della moglie meritano accoglimento.
Precisano i giudici che l'allontanamento dalla casa familiare può costituire violazione dell'obbligo coniugale di convivenza (ex art. 143 c.c.), ma il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso soltanto nei confronti del coniuge che si allontani senza giusta causa (ex art. 146 c.c.).
Il fatto di aver proposto domanda di separazione poco dopo l'allontanamento può essere considerato giusta causa, inoltre la pronuncia di addebito viene esclusa se l'abbandono della casa trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi.
La donna giustifica l'allontanamento dalla casa della suocera a causa del comportamento del coniuge, denigratorio e privo di affezione già da tempo, e della volontà di ottenere una maggior collaborazione dal marito. Si tratta di un estremo tentativo di impedire la crisi del matrimonio.
In aggiunta, i giudici precisano che in caso di allontanamento del coniuge e di richiesta di addebito, è il richiedente e non l'altro, come sembra ipotizzare erroneamente il giudice di merito, a dover provare non solo l'allontanamento ma anche il nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza, cosa che il marito non ha minimamente dimostrato.