L'adescamento di minorenni è il reato previsto e punito dall'art. 609-undecies c.p. con il carcere da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave

Adescamento di minorenni: art. 609-undecies c.p.

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L'articolo 4, lettera z) della legge 1 ottobre 2012, numero 172, con il quale è stata data attuazione alla Convenzione di Lanzarote in materia di protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, sottoscritta dal Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, ha modificato il codice penale italiano con l'introduzione dell'articolo 609-undecies rubricato "Adescamento di minorenni".

Tale fattispecie di reato, non nuova nel panorama comunitario, risulta essere particolarmente innovativa in quanto, rispetto a quella, per esempio, contemplata negli ordinamenti di Common Law, ha anticipato la condotta penalmente rilevante al momento in cui l'adescatore esercita una attività di manipolazione psicologica caratterizzata da fasi consecutive quali: l'individuazione della vittima attraverso canali web ovvero altri mezzi di comunicazione; l'instaurazione di uno stretto rapporto confidenziale con il minore, per poi affrontare la materia sessuale ed esercitare sulla vittima pressioni al fine di ottenere un incontro, utilizzando, quali strumenti di ricatto, informazioni allo stesso confidate.

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Particolarmente importante, per la fattispecie de qua, è il fattore età della vittima laddove il reo agisca per uno dei reati sessuali espressamente richiamati nell'articolo in esame (reati per i quali il legislatore ha fissato la soglia di punibilità per gli atti compiuti nei confronti di minori infraquattordicenni) adescando i minori di anni sedici, sarà punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il limite di età della vittima, entro il quale si configura il reato di cui alla norma in esame, è stato individuato tenendo conto dell'influenzabilità che, di regola, caratterizza i soggetti appartenenti alla fascia degli infrasedicenni.

Bene giuridico tutelato

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Si tratta di un reato di pericolo indiretto, in quanto la repressione del comportamento ha ad oggetto condotte preparatorie di reati di pericolo che sono nella mente del reo ed in riferimento alle quali non vi è stato il "delitto tentato" di cui all'articolo 56 del codice penale in modo da assorbire il disvalore di quanto previsto nel reato di cui all'articolo 609-undecies del Codice Penale che non richiede ai fini dell'integrazione che l'adescamento vada a buon fine.

Per quanto concerne il bene giuridico tutelato si contrappongono due orientamenti: una parte della dottrina individua il bene giuridico nella libertà di autodeterminazione dell'individuo nella sfera sessuale; un'altra parte sostiene invece che il bene giuridico protetto sia la libertà e l'equilibrato sviluppo psico-sessuale della persona minore. Quest'ultimo orientamento sembrerebbe quello più accreditato riflettendo su quanto stabilito nel Preambolo della Convenzione di Lanzarote ove è menzionato che lo sfruttamento dei minori nonché la commissione di abusi sessuali risultano essere devastanti per la salute dei minori ed il loro sviluppo psico-sociale.

Quanto ai soggetti attivi, l'articolo in esame si apre con l'inciso "chiunque", pertanto trattasi di reato comune. Nonostante ciò è doveroso effettuare delle precisazioni laddove tra l'agente e la persona offesa ci sia una differenza di età non superiore a tre anni. In quest'ultima ipotesi, nel caso in cui la persona offesa sia un tredicenne e l'agente non abbia compiuto i sedici anni e abbia ottenuto il consenso del quasi-coetaneo per il compimento di atti sessuali, non sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 609-undecies del codice penale in virtù del combinato disposto tra il citato articolo ed il comma 3 dell'articolo 609-quater del codice penale rubricato "Atti sessuali con minorenne".

Per quanto riguarda invece il soggetto passivo, il legislatore, nonostante abbia fissato l'età per il raggiungimento della maturità sessuale al quattordicesimo anno di età, non sussistendo la fattispecie penalmente rilevante tra quasi coetanei di cui uno infraquattordicenne (come sopra accennato), ha innalzato al compimento del sedicesimo anno di età il soggetto parte lesa nel delitto di adescamento di minorenni, in quanto trattasi di soggetti particolarmente vulnerabili e quindi bisognosi di una tutela anticipata e perché il compimento dei sedici anni comporta una maggior capacità di difesa del soggetto stesso.

Artifici, lusinghe e minacce

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Il reato di cui all'articolo 609 undecies del codice penale è a forma vincolata (nonostante l'inciso "…qualsiasi atto volto a carpire…"). Il legislatore ha voluto descrivere quali siano le condotte alla luce delle quali si integra la fattispecie in esame (artifici, lusinghe, minacce), introducendo una novità nell'ordinamento penale italiano, rappresentata dall'inciso "lusinghe", volendo intendere una condotta finalizzata ad incensare, premiare artificiosamente, dedicare finte attenzioni al fine di ottenere un determinato risultato rappresentato da quanto la norma statuisce, ossia allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile) anche relativamente al materiale pedapornografico di cui all'articolo 600-quater n. 1 c.p., 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) ed infine 609-octies (Violenza sessuale di gruppo).

Elemento psicologico del reato

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Elemento psicologico del reato è il dolo specifico in quanto fine dell'agente è quello dell'adescamento finalizzato alla commissione di rapporti sessuali e non. Per tale norma non è applicabile il tentativo ai sensi dell'articolo 56 del Codice Penale, in quanto andrebbe ad intaccare il principio costituzionale di offensività, il quale costituirebbe un eccessivo arretramento del principio della soglia di punibilità.

Aspetti procedurali

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Il regime sanzionatorio previsto è quello della reclusione da un anno a tre anni prevedendo però una clausola di salvaguardia laddove il fatto non costituisca più grave reato.

Competente a decidere è il Tribunale in seduta monocratica, la procedibilità è d'ufficio e secondo quanto è disposto dall'articolo 609-decies c.p., il Procuratore della Repubblica ne deve dare notizia al Tribunale per i Minorenni, inoltre secondo quanto è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D. Lgs. del 4 marzo 2014 numero 39, il delitto in esame può essere accertato ricorrendo ad intercettazioni telefoniche e telematiche. Inoltre il citato decreto legislativo all'articolo 1, comma 4 ha apportato una modifica al codice penale inserendo l'articolo 609-duodecies, rubricato Circostanze Aggravanti, prevedendo un aumento di pena sino alla metà nel caso in cui il reato di adescamento di minorenni sia compiuto con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Il menzionato corpo legislativo ha modificato anche il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, introducendo l'articolo 25-bis alla luce del quale il datore di lavoro che intenda assumere personale che ha contatti diretti con i minori ha l'obbligo di richiedere il certificato penale al fine di verificare l'esistenza di condanne, anche per il reato di adescamento di minorenni; laddove vi sia inadempimento il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.


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