di Marina Crisafi - Se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti sessuali, anche se lei non si oppone palesemente, è violenza. Dal matrimonio, infatti, discendono per entrambi i coniugi i medesimi diritti e doveri, ma è da escludere che sussista "un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all'istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengano in un contesto di sopraffazioni, infedeltà e/o violenze che costituiscono l'opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni".
È quanto ha ribadito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39865 depositata oggi, rigettando il ricorso di un marito condannato in secondo grado a tre anni e 9 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie (e scagionato solo dall'accusa di lesioni personali per tardività della querela).
Con diverse censure l'uomo ricorreva per Cassazione, lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello, soprattutto in ordine alla responsabilità per il reato di violenza sessuale
, tentando (vanamente) di dimostrare l'inattendibilità della persona offesa, data l'asserita ambivalenza verso di lui ("combattuta tra un costante atteggiamento di amore-odio-indifferenza) e di imputarle responsabilità nella conflittualità della coppia, accusandola, tra l'altro, di aver trascurato la famiglia e di volersi allontanare per divertirsi e iniziare altre relazioni sentimentali, già coltivate durante il matrimonio.Ma gli Ermellini, prendendo atto che tutte le accuse erano state smentite dai testimoni nei giudizi di merito e giudicando la sentenza
ben lungi dall'essere immotivata, bensì, al contrario, accurata nell'analisi di tutti gli argomenti, "nulla lasciando al caso" e saldata in un unicum con la pronuncia di primo grado, hanno affermato la correttezza dell'inquadramento dell'episodio di violenza sessuale "in un contesto complessivo obiettivamente esistente di maltrattamenti seriali, di grado crescente e ben giustificati anche dalla personalità dell'imputato giudicata ipercritica, per un verso, verso i legittimi desideri della donna di arricchire i propri orizzonti culturali, e per altro verso caratterizzata da un senso di inferiorità sfociante spesso nella depressione".Non si tratta quindi, come preteso dalla difesa, ha sostenuto il Palazzaccio, "di una conflittualità di coppia prima strisciante e poi sempre più acuta" ma di una "conflittualità dovuta alle continue angherie cui la donna (soggetto giovane e dotato di una adeguata cultura) era sottoposta: angherie di ogni tipo che andavano dalle semplici mortificazioni, sia in pubblico che in privato, alle minace, alle aggressioni fisiche, alle botto e agli insulti più beceri".
Pienamente logica, quindi, l'argomentazione della corte territoriale secondo la quale l'episodio di violenza, isolato sotto il profilo temporale, doveva considerarsi vero e non soltanto verosimile, in quanto sganciato da una relazione sessuale ordinata o se si vuole, discontinua, ma pur sempre presente nella vita di coppia.
Ai fini della configurazione del reato ex art. 609-bis c.p., ha sottolineato la terza sezione, "è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione senza che rilevi in contrario l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, in quanto il rapporto coniugale non degrada la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell'altro - con la conseguenza che - laddove l'atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo, esso acquista rilevanza penale".
Né può bastare a escludere il reato, hanno proseguito gli Ermellini, il fatto che la donna "non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli" ove risulti che l'agente, date le violenze e le minacce poste in essere in un generico contesto di sopraffazione e umiliazione "abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte del coniuge-vittima al compimento di atti sessuali".
Se la libertà sessuale, infatti, hanno chiosato, rientra tra i diritti inviolabili della persona, in quanto modo di espressione della persona umana, non è comunque indisponibile, "occorrendo pur sempre una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione (sessuale) tra loro".
Per cui ricorso rigettato e marito condannato.
Cassazione, sentenza n. 39865/2015