di Valeria Zeppilli - Come ampiamente chiarito anche dalla giurisprudenza, per poter sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari o con qualsiasi altra misura cautelare meno grave non è sufficiente il decorso del tempo: la valenza del fattore temporale, infatti, si esaurisce con riferimento alla durata massima della custodia, senza poter di per sé giustificare un affievolimento della misura cautelare.
Tuttavia, il tempo che viene trascorso in custodia carceraria o domiciliare non deve essere considerato dal giudice della cautela come un tempo "del tutto muto" ma può assumere rilievo ai fini della revisione del giudizio cautelare laddove se ne analizzino le modalità con le quali il soggetto interessato lo ha trascorso e vissuto.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 39924 depositata il 5 ottobre 2015 (qui sotto allegata).
Per i giudici, più precisamente, nonostante le misure di detenzione cautelare non abbiano alcun tipo di vocazione di recupero sociale, le modalità con le quali l'interessato si atteggia nel corso della loro durata possono svelarsi come un "contesto oggettivo di proiezione dei tratti della personalità rivelatori, in un giudizio unitariamente condotto, di una pericolosità che può anche rivelarsi scemata".
Ciò, soprattutto, alla luce del principio di proporzionalità, che impone una verifica costante dell'idoneità della misura a far fronte alle esigenze cautelari che effettivamente permangono o residuano, per garantire che la libertà personale venga compressa il meno possibile.
Così, nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio un'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Milano aveva accolto l'appello del p.m. avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere del ricorrente con quella degli arresti domiciliari.
Il giudice dell'appello cautelare, infatti, non aveva presentato alcuna motivazione circa il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso della custodia in carcere e la sussistenza di esigenze cautelari, mostrando di non aver rispettato quei principi che invece la Cassazione ha provveduto a specificare.
Corte di cassazione testo sentenza numero 39924/2015