Della questione, in particolare, si è recentemente occupata la sentenza numero 40069/2015 della Corte di Cassazione, depositata il 5 ottobre (qui sotto allegata).
Per i giudici, la norma da prendere come riferimento è l'articolo 224, comma 3, del Codice della strada, il quale prevede espressamente la competenza del prefetto in materia di sanzioni accessorie in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell'imputato.
Di conseguenza, il giudice che pronuncia sentenza di intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non ha il potere di applicare la sospensione della patente ma, come dispone anche l'articolo 223, comma 4, del Codice della strada, deve trasmettere, tramite il cancelliere competente, la sentenza divenuta irrevocabile al prefetto.
Sarà quest'ultimo, quindi, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Così, sulla base di tali premesse e relativamente all'aspetto in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che, imputato per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica, vedeva pronunciata nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, con sospensione della patente di guida per sei mesi.
In ogni caso, in via generale, non sussiste alcun dubbio circa l'astratta applicabilità della sanzione accessoria, in quanto, l'articolo 168-ter c.p. prevede che la predetta ipotesi di estinzione del reato non pregiudica l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.
Corte di cassazione testo sentenza numero 40069/2015