Nel caso di specie, l'appello proposto dinanzi al predetto organo proveniva da un docente a tempo pieno che, con pochi clienti l'anno, senza una stabile organizzazione d'ufficio, con scarso utilizzo di beni strumentali e senza la collaborazione di dipendenti o colleghi, esercitava sporadicamente anche l'attività di avvocato.
Il fatto che l'attività principale fosse quella di docente non è contestato, così come pacifica è la circostanza che il contribuente svolgesse l'attività forense in casa, senza avvalersi di un apposito studio e limitandosi a utilizzare computer e stampante.
Alla luce di tali premesse, quello che il professore chiedeva, rivolgendosi alla C.t.r., era di essere esonerato dal versamento dell'Ira.
E la Commissione gli ha dato ragione, accogliendo le argomentazioni utilizzate dalla Corte di cassazione che, interessata della questione, aveva rinviato al giudice del merito.
In sostanza si è rilevato che non è possibile ritenere che qualsiasi forma di collaborazione sia idonea a dimostrare la sussistenza di un'organizzazione stabile e autonoma: quest'ultima, infatti, può semmai ravvisarsi solo nell'ipotesi di impiego di lavoratori subordinati o con rapporto di lavoro coordinato e continuativo.
Spesso, invece, l'ausilio di altri professionisti da parte del professore, come tipico nell'ambito della professione legale, è consistito nel farsi sostituire da domiciliatari in cause fuori sede.
Niente imposta quindi per il professionista.