Tale principio è stato sancito recentemente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Genova, la quale, nello sposare un orientamento diffuso in cassazione, ha ritenuto che in assenza dei due predetti presupposti, il solo mancato godimento delle ferie non dà diritto al dipendente pubblico al ristoro economico.
Nel dettaglio, il caso deciso con la sentenza numero 1120/2015 aveva ad oggetto le pretese di un assistente capo della Polizia di Stato, il quale richiedeva il risarcimento per i ventisette giorni di congedo ordinario non goduti, non per sua volontà, nel 1997 e nel 1998.
Con l'occasione, il giudice ligure ha oltretutto chiarito che il d.p.r. n. 395/1995, nello stabilire che se il lavoratore non usufruisce entro un determinato termine delle ferie decade dal beneficio, non può ritenersi in contrasto con la normativa europea di cui alla direttiva sull'orario di lavoro numero 2003/88/CE.
Infatti, come specificato anche dalla Corte di giustizie dell'Unione Europea, le normative interne degli Stati membri possono prevedere un periodo di riporto delle ferie, ovverosia un periodo massimo entro il quale poter godere delle ferie annuali, senza per ciò contraddire alle disposizioni sovranazionali.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale di Genova ha, quindi, respinto le pretese del poliziotto che non si vedrà corrispondere alcunché per quei ventisette giorni in cui è rimasto in servizio nonostante non vi fosse tenuto.