di Marina Crisafi - Il primo disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri alla Camera e ora all'esame del Senato contiene diverse novità per gli avvocati (leggi "Ddl concorrenza: sì della Camera. Ora la parola passa al Senato").
Pur essendo saltata, a seguito delle polemiche della categoria notarile, la norma che prevedeva il trasferimento in capo ai professionisti forensi delle competenze (esclusive dei notai) relative agli atti di compravendita di beni immobili destinati ad uso non abitativo con valore massimo entro i 100mila, nel corso dell'iter parlamentare, infatti, è stata confermata l'apertura alle società multiprofessionali, anche con l'ingresso di soci di capitale (seppur con il limite di 2/3 costituiti da soci professionisti iscritti all'albo).
Nel testo licenziato dalla Camera è stato eliminato, altresì, il divieto del vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale oggi previsto dalla legge di riforma dell'ordinamento forense e confermato l'obbligo di presentare il preventivo di massima per iscritto ai clienti.
In merito, la nuova norma andrà a modificare l'art. 13, comma 5, della l. n. 247/2012 che prevede attualmente che il preventivo scritto debba essere fornito dall'avvocato soltanto "a richiesta" dell'assistito, facendo scattare tale obbligo sempre e comunque.
Per cui, anche in assenza di esplicita istanza, il professionista sarà tenuto a rendere noto al cliente, il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché sempre in forma scritta "la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".