di Valeria Zeppilli - Con un'ordinanza pubblicata il 2 ottobre 2015, il Tribunale di Verona ha statuito che se un avvocato (nel caso di specie penalista) vuole recuperare le somme che gli sono dovute da un imprenditore che ha assistito in giudizio, deve necessariamente tentare di esperire, in via preventiva, la procedura di negoziazione assistita.
Si tratta di una pronuncia davvero interessante, in quanto è tra le prime ad intervenire in materia dopo il decreto legislativo numero 130 del 2015, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva dell'Unione Europea in materia di a.d.r. per i consumatori.
Nel caso di specie, infatti, la circostanza che il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia sia stato giudicato come condizione di procedibilità della domanda deriva proprio dal fatto che l'imprenditore assistito dal legale insoddisfatto non può essere considerato un consumatore, nella nozione confermata dal predetto decreto.
La qualifica di consumatore, del resto, potrebbe semmai essere riconosciuta in capo all'amministratore di fatto di una società solo nel caso in cui l'obbligazione inevasa sia afferente a un contratto concluso da tale soggetto per esigenze di vita non ricomprese nell'ambito lavorativo.
Cosa non accaduta nel caso di specie.
La difesa dell'avvocato, infatti, era stata svolta in merito ad un occultamento di scritture contabili.
La procedura di negoziazione assistita va quindi esperita: il legale ha ora quindici giorni di tempo per formulare l'invito.