di Valeria Zeppilli - Per la Corte di Cassazione, come sancito con l'ordinanza numero 19980 depositata il 6 ottobre 2015 (qui sotto allegata), se in giudizio viene prodotto un telegramma non importa che esso sia corredato dell'avviso di ricevimento: la prova certa della spedizione, attestata anche solo dalla relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale, fa presumere, ai sensi dell'articolo 1335 del codice civile, l'arrivo del documento al destinatario e la relativa sua conoscenza.
Si tratta in ogni caso di una presunzione che non è iuris et de iure, ma può essere superata mediante prova contraria.
In sostanza, viene confermato il principio già statuito dalla medesima Corte nella precedente sentenza n. 13488/2011.
Nel caso di specie, anche sulla base di tali circostanze, i giudici hanno quindi respinto il ricorso di un datore di lavoro che voleva imputare l'interruzione del rapporto lavorativo con una dipendente alle dimissioni di quest'ultima.
In giudizio, infatti, la donna aveva prodotto un telegramma dal quale risultava la sua richiesta al datore di lavoro di essere riammessa in servizio, avvalorando così la teoria che il rapporto era stato in realtà interrotto a seguito di licenziamento orale.
Dinanzi a tale produzione, l'azienda non era stata in grado di fornire la prova contraria circa la ricezione del telegramma, peraltro mai negata.
Confermata quindi la reintegra della dipendente e il pagamento in suo favore della dovuta indennità.
Cassazione testo ordinanza numero 19980/2015