di Valeria Zeppilli - Il responsabile di un sinistro stradale non può essere condannato a restituire all'Inail quanto da quest'ultimo corrisposto al danneggiato in misura eccedente l'entità del danno effettivamente causato, da quantificarsi secondo i criteri ordinari stabiliti nel nostro ordinamento.
Sulla base di tale assunto, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19895/2015, pubblicata il 6 ottobre (qui sotto allegata), ha chiarito che stabilire l'esatto ammontare del danno causato dal responsabile del fatto illecito non è un evento futuro e incerto ma un accertamento di fatto che non può essere posto come condizione di una sentenza.
Infatti, la possibilità di pronunciare una sentenza di condanna condizionale è subordinata al fatto che l'elemento condizionante sia certo e inequivoco, mentre essa è da escludersi nel caso in cui l'efficacia della sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, la statuizione è derivata dal ricorso incidentale proposto dall'Inail avverso la sentenza con la quale la Corte di appello aveva condannato gli eredi del responsabile di un sinistro a restituire all'istituto la somma di circa 190.000 euro "se contenuta nei limiti del risarcimento dovuto ex articolo 2043 c.c.".
E' evidente che in tal caso il giudice del merito aveva pronunciato una condanna condizionale, ma lo aveva fatto al di fuori dei margini entro i quali l'ordinamento lo consente: stabilire l'esatto ammontare del danno civilistico, infatti, è nel caso di specie un accertamento di fatto che richiede "indagini, valutazioni, stime".
Cassazione testo sentenza numero 19895/2015