Per la Cassazione 1201/2002, nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per approvare le delibere devono essere calcolate con riferimento a tutti i condomini, anche a quelli che si trovano in conflitto di interessi
Nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per approvare le delibere devono essere calcolate con riferimento a tutti i condomini, anche a quelli che si trovano in conflitto di interessi con il condominio.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1201/2002, affermando che in materia condominiale non è possibile il richiamare per analogia il dettato dell'art. 2373 c.c. che, per le società di capitali, impone l'astensione del socio che si trova in conflitto di interessi con la società.
Ciò significa che la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni è strumentale alla loro utilizzazione e godimento individuali e, principalmente, al godimento individuale dei piani o delle porzioni di piano in proprietà solitaria.
Ne consegue che, avuto riguardo alla configurazione tipica dell'istituto, preordinata a tutela dei diritti soggettivi dei singoli partecipanti sulle parti comuni e in considerazione della preminente importanza delle unità immobiliari in proprietà solitaria, rispetto al godimento delle quali la gestione delle parti comuni ha carattere strumentale - le maggioranze occorrenti per la validità delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno. • Foto: 123rf.com
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1201/2002, affermando che in materia condominiale non è possibile il richiamare per analogia il dettato dell'art. 2373 c.c. che, per le società di capitali, impone l'astensione del socio che si trova in conflitto di interessi con la società.
La ratio della disciplina dei due istituti è infatti diversa: nelle società di capitali assumono rilevanza tanto lo scopo-fìne, configurato dalla ripartizione degli utili a beneficio dei soci, quanto lo scopo-mezzo, consistente nell'esercizio delle attività economiche dirette alla produzione dei profitti.
Ciò significa che la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni è strumentale alla loro utilizzazione e godimento individuali e, principalmente, al godimento individuale dei piani o delle porzioni di piano in proprietà solitaria.
Ne consegue che, avuto riguardo alla configurazione tipica dell'istituto, preordinata a tutela dei diritti soggettivi dei singoli partecipanti sulle parti comuni e in considerazione della preminente importanza delle unità immobiliari in proprietà solitaria, rispetto al godimento delle quali la gestione delle parti comuni ha carattere strumentale - le maggioranze occorrenti per la validità delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno. • Foto: 123rf.com
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