di Valeria Zeppilli - L'ordinanza numero 20376/2015 della Corte di Cassazione, depositata il 9 ottobre (qui sotto allegata), è intervenuta a giudicare circa un'ipotesi particolare di fondo patrimoniale: quello costituito da coniugi che sono anche parte di due società esposte verso un istituto di credito e fideiussori di tali compagini.
In particolare, il fondo con il quale i due consorti, socia e amministratore di tali società, avevano tentato di proteggere i loro immobili dai creditori è stato ritenuto dai giudici inefficace nei confronti della banca.
La costituzione del fondo, infatti, è un atto gratuito rispetto al quale la sola consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori rende possibile esperire, vittoriosamente, l'azione revocatoria, la quale presuppone esclusivamente l'esistenza del debito e non la sua concreta esigibilità.
Nel caso di specie, poi, del tutto irrilevante è stata considerata la circostanza che il fondo era stato istituito precedentemente rispetto alla revoca degli affidamenti da parte della banca.
La costituzione del fondo, del resto, era intervenuta ben quindici anni dopo la celebrazione del matrimonio da parte dei coniugi mentre aveva preceduto di poco tempo l'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte dell'istituto di credito e l'ammissione delle società debitrici principali al concordato preventivo.
Sulla base di tali presupposti, la Corte ha quindi chiarito che, una volta che un soggetto, come nel caso di specie, abbia prestato fideiussione in relazione alle obbligazioni future del debitore principale, tutti gli atti successivi sono soggetti a revocatoria se arrecano un pregiudizio alle ragioni del creditore e il fideiussore abbia la cd. scientia damni, ovverosia la consapevolezza di arrecare tale pregiudizio.
In sostanza, per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito occorre far riferimento al momento in cui il credito principale sia sorto, in quanto è proprio a tale momento che risale l'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore.
Il tentativo dei due coniugi di porre in salvo i propri immobili, quindi, deve considerarsi fallito.
Cassazione testo ordinanza numero 20376/2015