di Valeria Zeppilli - Con la recentissima ordinanza numero 20209/2015, pubblicata l'otto ottobre, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 546/1992, nel processo tributario le variazioni di domicilio eletto, residenza o sede acquistano efficacia solo a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui la variazione sia notificata alle parti.
Questo principio, però, vale solo nel caso di domicilio eletto autonomamente dalla parte e non per quello eletto presso lo studio del procuratore.
In tale secondo caso, infatti, se il legale muta l'indirizzo dello studio, sarà onere del notificante effettuare le ricerche necessarie ad individuare il nuovo luogo di notificazione.
Così, i giudici hanno accolto il ricorso con il quale una donna chiedeva il difetto di notificazione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza con la quale la C.T.P. di Napoli aveva accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento catastale contenente il riclassamento di un'unità immobiliare.
Nel dettaglio, infatti, in quell'occasione l'ufficiale giudiziario aveva dato atto di non aver potuto perfezionare la notifica perché l'avvocato non aveva comunicato la variazione del proprio domicilio.
Dato che, come visto, la notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento, la sentenza di appello va dichiarata nulla, in quanto pronunciata nel difetto di contraddittorio processuale, con restituzione del processo al giudice del merito affinché, in presenza dei necessari presupposti, disponga la rinnovazione della notifica.
Cassazione testo ordinanza numero 20209/2015