di Valeria Zeppilli - Se l'attore vede riconosciuta la sua domanda giudiziale, ma solo parzialmente, non è affatto preclusa la reciproca soccombenza, con la conseguenza che il giudice può legittimamente disporre anche la compensazione, sia parziale che totale, delle spese processuali tra le parti.
Ciò soprattutto se tra l'importo richiesto e l'importo riconosciuto c'è un divario importante.
Su queste premesse la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20127/2015, depositata il 7 ottobre (qui sotto allegata), ha confermato la compensazione delle spese legali tra due vicini di casa in lite per la presenza sulla proprietà di uno di un cancello che aveva impedito temporaneamente all'altro l'accesso alla corte comune.
Infatti, tra i danni richiesti dalla parte che aveva subito tale situazione e quelli riconosciuti in sentenza sussisteva, nel caso di specie, un divario notevole: mentre i primi ammontavano a ottomila euro, il giudice li aveva quantificati in soli trecento euro.
Ad orientare la decisione della Cassazione è stato, innanzitutto, l'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile, come recentemente riformato dal d.l. n. 132/2014, in base al quale il giudice può compensare le spese tra le parti, anche solo parzialmente, quando vi è soccombenza reciproca.
In secondo luogo, ha assunto a tal fine rilevanza il principio giurisprudenziale in base al quale la nozione di soccombenza reciproca sottende non solo una pluralità di domande contrapposte ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, anche su un piano esclusivamente quantitativo.
Con buona pace del danneggiato, che si trova ora costretto a pagare la sua parte di spese processuali.
Cassazione testo sentenza numero 20127/2015