di Marina Crisafi - Il conduttore che ostacola il diritto di visita nell'immobile messo in vendita risarcisce i danni al proprietario per inadempimento dell'obbligo contrattuale.
A stabilirlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la recente sentenza n. 19543/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un inquilino che contestava la condanna generica inflitta dalla corte d'appello per aver impedito l'accesso della società proprietaria nella casa da lui abitata, non adempiendo così all'apposita clausola contrattuale relativa alla possibilità di visita dell'immobile in caso di destinazione dello stesso alla vendita.
Per l'inquilino, la sentenza della corte di merito andava censurata per aver riconosciuto il risarcimento del danno pronunciando una generica condanna nonostante l'attore non avesse neanche dedotto i danni patiti.
Ma il Palazzaccio smentisce, affermando, in linea con quanto deciso dal giudice del gravame, che è irrilevante l'esplicita precisazione del danno patito, proprio in ragione della natura del pregiudizio collegato al diritto leso, atteso che "l'impedimento dell'accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell'alienazione".
Per cui la corte territoriale, nel pervenire alla condanna generica, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, non ha fatto altro che applicare correttamente il principio secondo cui: "la condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione".
Cassazione, sentenza n. 19543/2015