Per il tribunale di Cagliari, può bastare la percezione sensoriale del vigile per conferire al verbale valore probatorio

di Marina Crisafi - Automobilisti attenzione alle sgommate perché potrebbero essere "sentite" da un vigile e causare una multa salata per eccesso di velocità. Il fatto che l'evento sia mediato dalla "percezione sensoriale" dell'agente, infatti, non toglie al verbale il valore probatorio. Così ha deciso il Tribunale di Cagliari, con la recente sentenza n. 1242/2015, pubblicata il 2 settembre scorso, ribaltando il verdetto del giudice di pace che aveva dato ragione a un automobilista al quale era stato notificato un verbale per violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, in quanto nei pressi di un incrocio non aveva moderato la velocità, tanto che nell'affrontare l'intersezione si sentivano stridere gli pneumatici, creando così un pericolo per la circolazione.

A "incastrare" l'automobilista era l'"udito" degli agenti che nel verbale affermavano di aver chiaramente percepito la sgommata prodotta dalle ruote sull'asfalto e di aver così ritenuto che la velocità superasse i limiti consentiti dalle condizioni della strada e del traffico.

A nulla vale la tesi del conducente il quale sosteneva che il superamento dei limiti di velocità non poteva certo essere dedotto dal rumore degli pneumatici, trattandosi di circostanza che poteva ben dipendere da molti fattori, tra cui le condizioni del manto stradale. Anche perché, tra l'altro, nel verbale gli agenti accertatori si rilevava che la velocità era talmente eccessiva da non dare loro il tempo di scendere dal veicolo di pattuglia per intimare l'alt.

Per il giudice sardo, dunque, coglie nel segno il ministero dell'interno lamentando che la sentenza di primo grado avesse disconosciuto immotivatamente efficacia probatoria al verbale dei vigili.

Secondo l'art. 141 Cds, si legge, infatti, nelle motivazioni del collegio sardo, "la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura" non costituendo di per sé un fatto storico, ma il "portato di un giudizio, di una valutazione sintetica" che implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale è tenuto a rilevare i fatti avvenuti (traffico, strada, condizione del veicolo) sottoponendoli alla propria critica per "desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità". Per cui anche se tale attività di valutazione effettuata dagli agenti non ha efficacia probatoria privilegiata deve ritenersi congrua, a maggior ragione nel caso di specie in cui nell'attraversare un'intersezione, per sua natura indicante una presunzione di pericolosità della strada, un conducente deve procedere con la massima prudenza.

Morale della vicenda: appello accolto e automobilista multato.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: