di Marina Crisafi - Non è sufficiente installare giochi vietati nelle macchinette per integrare il reato di cui all'art. 718 c.p.
Lo ha affermato la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 40512/2015, pubblicata il 9 ottobre scorso (qui sotto allegata), assolvendo il titolare di un bar e il fornitore degli apparecchi dalla condanna per l'esercizio di giochi d'azzardo in concorso inflitta dalla Corte d'appello di Caltanissetta.
Per il giudice di merito, i due si erano resi responsabili di aver modificato i tre apparecchi collocati nel pubblico esercizio, sostituendo ai giochi per i quali erano predisposti altri giochi d'azzardo, come videopoker e slot machine.
Gli imputati ricorrevano per cassazione, sostenendo l'illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del fine di lucro, in quanto precisavano come il danaro rinvenuto all'interno degli apparecchi fosse di modesta entità e corrispondente non al premio per le eventuali vincite, ma al prezzo delle singole partite.
Per la Suprema Corte hanno ragione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, hanno ribadito i giudici di piazza Cavour, ai fini dell'accertamento del reato ex art. 718 c.p. "non è sufficiente la prova dell'esistenza di mezzi atti ad esercitare il gioco d'azzardo, ma occorre anche la prova, eventualmente desunta da elementi indiziari, che vi sia stato il gioco", oltre a quella dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, "non essendo sufficiente l'accertamento della potenziale utilizzabilità dello stesso per l'esercizio del gioco d'azzardo". Tale fine di lucro ricorre, hanno spiegato gli Ermellini, "ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all'organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall'organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d'azzardo" e non può quindi essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, "ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura".
Quanto alla modifica della scheda di funzionamento e alla conseguente abilitazione degli apparecchi alle slot machine e ai videopoker accertate dalla Corte d'appello integrerebbe il reato di frode informatica che però nella specie non risulta contestato.
Per cui la sentenza va annullata e la parola passa al giudice del rinvio.
Cassazione, sentenza n. 40512/2015