Questo almeno è quanto ha stabilito la trentasettesima sezione della Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza numero 3466/2015.
Nel caso di specie, la Commissione ha accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia dell'entrate avverso la pronuncia con la quale era stata dichiarata in primo grado l'illegittimità di alcuni avvisi di accertamento sintetico notificati a un contribuente, la cui capacità di spesa risultava evidentemente aumentata.
Da un lato, infatti, c'era l'acquisto di auto e moto di grossa cilindrata, dall'altro mancava la prova che il maggior reddito fosse esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Non importa che l'accertamento del fisco sia stato svolto con metodo sintetico: per la C.t.r. ciò non impedisce in alcun modo al contribuente di fornire la predetta prova con idonea documentazione.
Il riferimento, più precisamente, va all'articolo 38 del d.p.r. n. 600/1973, nel quale, al fine di ancorare la disponibilità dei redditi a fatti oggettivi, si prevede che la prova della disponibilità di redditi ulteriori non è sufficiente a confutare un accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente se non è corredata da una prova documentale sulle circostanze idonee a dimostrare che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate.
In assenza di adeguata motivazione da parte della C.t.p. circa l'idoneità della prova a tal fine offerta dal contribuente, quindi, l'accertamento sintetico del fisco è da reputarsi legittimo.