Ghiaccio sulla strada, obblighi di manutenzione dell'Anas e dei conducenti in un'istruttiva pronuncia depositata oggi

di Paolo M. Storani - Una (inedita) pronuncia fresca d'inchiostro quella redatta in data 13 ottobre 2015 dal Dott. Andrea Enrico POLIMENI del Tribunale Civile di Macerata con cui si affrontano le problematiche dell'insidia, della condotta di Anas e utenti della strada.

Il caso. - L'attore viaggia sulla superstrada Civitanova Marche - Camerino, gestita dall'Anas; è gennaio 2003 e sono le ore 9:20 del mattino.

Si è in prossimità dello svincolo per Caldarola, con segnaletica di strada sdrucciolevole per ghiaccio o neve, come emerge dalla relazione d'intervento dei Carabinieri.

Traffico normale, nevicata in atto, strada ghiacciata.

Era stato predisposto il servizio di spargimento del sale nella notte precedente, come confermato dal capo cantoniere in sede di escussione testimoniale.

L'attore non specifica la velocità tenuta, limitandosi a dichiarare in sede di s.i.t. (sommarie informazioni) che "al momento dei fatti era alquanto ridotta, viste le pessime condizioni del manto stradale ghiacciato".

Linea di attacco dell'utente viario - attore:

"Nel percorrere una semicurva destrorsa, all'uscita da una galleria, nonostante il mezzo montasse gomme termiche in ottimo stato, aveva perso improvvisamente il controllo dell'autoveicolo a causa del manto stradale ghiacciato".

Linea difensiva dell'ente preposto a manutenzione e controllo - convenuto Anas S.p.A.:

"rigetto delle pretese non potendosi ravvisare alcuna responsabilità in capo all'ente".

Le questioni giuridiche. - "Ai fini della corretta soluzione della controversia, giova premettere che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione nei casi in cui sia possibile un concreto controllo e una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, oppure che l'estensione territoriale della cosa oggetto di custodia consenta una adeguata attività di vigilanza".

Prosegue il giudice monocratico del Tribunale di Macerata:

"Con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. va precisato che non è necessario che la cosa sia intrinsecamente idonea a produrre danni, in quanto anche in relazione alle cose prive di un intrinseco determinismo sussiste il dovere di controllo e custodia (allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un elemento fattuale conferendo alla cosa l'idoneità al nocumento)".

Vengono anche richiamate le pronunce di legittimità Cass. 20827/2006 e Cass. 20427/2008 in tema di "presunzione di responsabilità in capo al custode, da ritenere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando l'estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere della causa di pericolo per gli utenti".

Nesso di causalità. - Prosegue il Tribunale di Macerata evidenziando che "tale responsabilità resta esclusa qualora il nesso di causalità venga interrotto da elementi esterni o da un fatto estraneo alla sfera della custodia, come può esserlo il fatto del danneggiato stesso o di un terzo".

La prospettiva dell'art. 2043 c.c. - "Per quanto, invece, concerne l'insidia nella prospettiva dell'art. 2043 c.c., l'attore, oltre ai requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia stessa, ovverossia la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza, deve provare tutti gli elementi della domanda quali la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno e il nesso di causalità".

Il verdetto. - "Le circostanze di luogo e di tempo avrebbero dovuto suggerire una condotta maggiormente prudente e diligente, consigliando di ridurre la velocità. Pertanto, anche alla luce di tale circostanza, si può affermare che il sinistro era ovviabile, così come del resto è stato evitato dall'autovettura che precedeva quella di parte attrice e nella quale erano a bordo i testi ...escussi all'udienza del 18.11.2010".

Spese di lite. - "Considerato che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità extracontrattuale della P.A. in casi simili a quello in esame, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti e per porre le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro in egual misura".

In sintesi, domanda respinta.





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