La sentenza del 9 giugno 2015, frutto della penna del Giudice Claudio Casarano del Tribunale di Taranto, affronta anche il tema della consegna della merce al cessionario

di Paolo M. Storani - Abbiamo il piacere di pubblicare su LIA Law In Action la sentenza del Tribunale di Taranto del 9 giugno 2015 in tema di cessione di azienda.


In essa si afferma il seguente principio in un caso in cui la parte creditrice aveva agito in monitorio nei confronti della cedente dell'azienda; seguiva l'opposizione da parte di quest'ultima, incentrata sul proprio difetto di legittimazione passiva.

 

Nel caso di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c., per i contratti non ancora eseguiti, e che non abbiano carattere personale, l'effetto naturale è il subingresso del cessionario e l'esclusione della responsabilità del cedente.

 

"Trattandosi di una forma di cessione del contratto trova cioè applicazione la disciplina dell'art. 1408 c.c. in tema di rapporti tra contraente ceduto e cedente, non derogandovi la norma speciale ex art. 2588 c.c.; art. 1408 che così infatti dispone:

"Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento

del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno".

Come risulta evidente dalla lettura di quest'ultimo articolo, il II comma in particolare, il contraente ceduto - che qui s'identifica con la società creditrice che aveva venduto la merce alla cedente il ramo d'azienda/opponente - deve dichiarare per tempo di non di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui in caso d'inadempimento del cessionario.

 

Si può allora comprendere la distinzione che la S.C. ha fatto in materia tra debiti puri e debiti relativi a contratti non ancora eseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente come effetto naturale seguito alla cessione d'azienda solo quando si tratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite e passate ormai nel patrimonio della cedente.

Negli altri casi invece, e cioè quando al momento della cessione dell'azienda - o di un suo ramo - il contratto, pur se già perfezionatosi ai sensi dell'art. 1406 c.c. ma non sia ancora eseguito, vale l'opposta regola dell'effetto naturale della esclusione della responsabilità del cedente, se il contraente ceduto non abbia espressamente dichiarato di liberarlo".

 

Il passo successivo della sentenza si preoccupa di individuare il momento in cui il contratto debba intendersi eseguito:

 

la consegna della merce da parte del creditore in favore del cessionario si configura come implicita volontà di subingresso nel contratto di vendita non ancora eseguito

"Ora nel caso di specie con riguardo alla fattura di maggiore importo è risultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avuto esecuzione - a differenza della prima fattura, la cui merce era stata già regolarmente consegnata dalla cedente - ma la consegna della merce avveniva in favore della cessionaria del ramo d'azienda.

Comportamento concludente questo nel senso dell'avvenuta accettazione della cessione del contratto, posto che la consegna diretta della merce alla cessionaria la implica necessariamente.

Da qui, stante anche la pacifica assenza di una dichiarazione di non liberazione del cedente, l'esclusione della responsabilità solidale di quest'ultimo ex art. 1408, II co., c.c. in combinato disposto con l'art. 2558 c.c...".

Questo è il testo della sentenza, frutto della penna del Dott. Claudio Casarano.




Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente SENTENZA


nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ***/2011 promossa da:


Y S.p.A. - rappresentata e difesa dall'avv. ...;


contro


X S.R.L. - rappresentata e difesa dall'avv. ...;


Fallimento K S.R.L. - contumace;


OGGETTO: "Vendita di cose mobili".


Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;


MOTIVI DELLA DECISIONE


la domanda proposta in via monitoria


Con ricorso per decreto ingiuntivo del 24-06-2011 la S.R.L. X affermava di aver venduto alla Y S.p.A. merce per un corrispettivo di euro 11.061,91: euro 2.799,84 come da fattura n. ... del 21-09-2009 ed euro 8.262,07, come da fattura del 26-11-2009.


Invano aveva chiesto il pagamento.


Da qui l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 640-2011 con il quale s'ingiungeva alla Y S.p.A. il pagamento della predetta somma.


i motivi di opposizione


Quest'ultima società affermava di aver ceduto con atto notarile del 06-10-2009 a K s.r.l. il ramo d'azienda costituito dallo stabilimento industriale sito in Crotone alla via ... con i relativi impianti e servizi per la produzione di prodotti inorganici.


L'opponente aggiungeva che con la predetta cessione le parti convenivano che con effetto dalle ore 24:00 del 30-09-2009 dovevano intendersi trasferiti tutti i crediti ed i debiti relativi al predetto ramo d'aziendale, risultanti dalla situazione patrimoniale sempre alla predetta data.


Tra questi debiti - precisava l'opponente - doveva ritenersi che rientrasse anche quello vantato dalla società qui ricorrente, posto che avevano scadenze successive al 30-09-2009.


In via subordinata l'opponente sosteneva che quantomeno per il credito derivante dalla seconda fattura sopra evocata, di maggior importo, doveva escludersi la propria responsabilità solidale ex art. 2560 c.c., dal momento che veniva emessa direttamente nei confronti della cessionaria del ramo d'azienda.


L'opponente aggiungeva che quest'ultima era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Crotone del 05-07-2011, nei confronti del cui curatore notificava l'atto di opposizione, sia per evitare una duplicazione di pagamento in favore della creditrice, qualora lo avesse già effettuato la cessionaria, sia per il regresso, beninteso qualora fosse qui seguita la conferma del decreto ingiuntivo.


la difesa dell'opposta


L'opposta ribadiva che gli ordini di acquisto da parte della società opponente erano stati emessi prima dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda e quindi restava ferma la responsabilità solidale della cedente.


Concludeva per il rigetto delle domande.


il processo


Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.


La cedente rinunziava alla domanda nei confronti del fallimento della cessionaria e pagava il credito, ma senza rinunziare a far valere l'opposizione.


La controparte riteneva che fosse cessata la materia del contendere per effetto del pagamento della somma ingiunta ed in ogni caso chiedeva che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto.


Non ricorrendo la necessità di istruire la causa, all'udienza del 18-02-2015 la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.


il richiamo dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e l'applicazione dell'art. 2560 c.c.


Nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. si evocava, a giustificazione della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la responsabilità solidale del cedente ex art. 2560 c.c.:


"Per l'evocato disposto ex art. 2560, I co, c.c., il cedente dell'azienda, o come nel caso in esame di un suo ramo, non è liberato dai debiti aziendali, anteriori al trasferimento, se non consta il consenso del creditore ceduto (si veda anche più in generale la disciplina in tema d'accollo prevista dall'art. 1273 c.c.).


Per crediti anteriori al trasferimento devono intendersi quelli il cui fatto costitutivo sia anteriore alla cessione, anche se la loro scadenza sia successiva (c.d. esigibilità); ed anche se sia posteriore la sua fatturazione, che rileva infatti solo sul piano fiscale e non giuridico.


Trattandosi di credito derivante da vendita, dagli atti appare allo stato che il fatto costitutivo del credito sia anteriore alla cessione; si vedano in particolari gli ordini di acquisto ed il riferimento a precedente proposta per via mail.


Del resto se la stipula del contratto di vendita avveniva tra opponente ed opposta, non può evidentemente un atto successivo intervenuto tra acquirente della merce e cessionaria dell'azienda (res inter alios acta) produrre ex se un effetto estintivo dell'obbligazione sorta in virtù del primo negozio.


Ricorrerebbe poi la responsabilità solidale della cessionaria fallita, ma la domanda di regresso dovrebbe essere proposta davanti al giudice del fallimento ex art. 24 del R.D. n. 267 del 1942, avuto riguardo alla lata interpretazione invalsa nella giurisprudenza del S.C.(tutte le azioni di condanna che incidono sulla massa fallimentare).

Pertanto


Concede


la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (n. ***-11)…".


la rilevanza dell'art. 2558 c.c. ed il diverso regime dei c.d. debiti puri da quelli correlati ad una controprestazione non ancora eseguita


Effettivamente, come osservava la difesa opponente in sede di critica dell'ordinanza ex art. 648 c.c., occorre fare i conti con il disposto ex art. 2558 c.c., che ammettendo una forma di cessione ope legis in favore del cessionario dell'azienda dei contratti in essere, sempre che non abbiano carattere personale, implicherebbe l'esclusione del cedente l'azienda dai correlativi rapporti non ancora eseguiti e il conseguente venir meno della sua legittimazione passiva; così infatti dispone il predetto articolo:


"Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.


Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.


Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto".


Disposto normativo che va conciliato con l'altro ex art. 2560 c.c., al quale soltanto faceva riferimento l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., e che naturalmente esclude che il debitore possa con un atto al quale è estraneo il creditore estinguere l'obbligazione nei suoi confronti:


"L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.


Nel trasferimento di un'azienda commerciale [2556] risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".


Si deve però precisare - per comprendere perché sia esclusa la responsabilità solidale del cedente l'azienda nel caso ex art. 2558 c.c., ammessa invece per quello cui ha riguardo l'art. 2560 c.c. - che quando avviene il subingresso del cessionario nel contratto non ancora eseguito, in caso di cessione d'azienda, finisce con il trovare applicazione la disciplina dell'art. 1408 c.c. in tema di rapporti tra contraente ceduto e cedente, non derogandovi la norma speciale ex art. 2588 c.c.; art. 1408 che così infatti dispone:


"Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.


Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.


Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno".


Come risulta evidente dalla lettura di quest'ultimo articolo, il II comma in particolare, il contraente ceduto - che qui s'identifica con la società creditrice che aveva venduto la merce alla cedente il ramo d'azienda/opponente - deve dichiarare per tempo di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui in caso d'inadempimento del cessionario.


Si può allora comprendere la distinzione che la S.C. ha fatto in materia tra debiti puri e debiti relativi a contratti non ancora eseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente come effetto naturale seguito alla cessione d'azienda solo quando si tratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite e passate ormai nel patrimonio della cedente.


Negli altri casi invece, e cioè quando al momento della cessione dell'azienda - o di un suo ramo - il contratto, pur se già perfezionatosi ai sensi dell'art. 1406 c.c. ma non sia ancora eseguito, vale l'opposta regola dell'effetto naturale della esclusione della responsabilità del cedente, se il contraente ceduto non abbia espressamente dichiarato di liberarlo.


La consegna della merce come implicita volontà di subingresso nel contratto di vendita non ancora eseguito


Ora nel caso di specie con riguardo alla fattura di maggiore importo è risultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avuto esecuzione - a differenza della prima fattura, la cui merce era stata già regolarmente consegnata dalla cedente - ma la consegna della merce avveniva in favore della cessionaria del ramo d'azienda.


Comportamento concludente questo nel senso dell'avvenuta accettazione della cessione del contratto, posto che la consegna diretta della merce alla cessionaria la implica necessariamente.


Da qui, stante anche la pacifica assenza di una dichiarazione di non liberazione del cedente, l'esclusione della responsabilità solidale di quest'ultimo ex art. 1408, II co., c.c. in combinato disposto con l'art. 2558 c.c..


Il pagamento della somma ingiunta ex art. 648 c.p.c. non implica cessazione della materia del contendere


Nessun dubbio poi che la materia del contendere non sia cessata, posto che il pagamento dell'intero credito avveniva da parte dell'opponente solo per uniformarsi al provvedimento esecutorio ex art. 648 c.c. e così evitare l'esecuzione forzata.


Le spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza, vanno integralmente compensate.


P.T.M.


Il Tribunale pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. ...-2011 proposta dalla Y S.p.A. nei confronti della X S.R.L., quindi sulla domanda proposta da quest'ultima nei confronti della prima con ricorso del ...-06-2014, nonché sulla domanda di chiamata in causa del Fallimento K S.R.L., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:


Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;


Condanna l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della sola somma di euro 8.262,07, oltre interessi dalla domanda;


Dichiara l'improcedibilità (estinzione parziale) della domanda proposta dalla opponente nei confronti del terzo chiamato;


Spese integralmente compensate.


F.to Dr. Claudio Casarano


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