Affermando tale principio, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 20585/2015, depositata il 13 ottobre (qui sotto allegata), ha respinto il ricorso con il quale l'Inps reclamava, in una controversia vertente proprio su tali somme, che la riduzione del termine prescrizionale avrebbe violato il proprio diritto di difesa.
Per l'istituto, in particolare, il riferimento andrebbe alla sentenza di legittimità numero 18148/2006, nella quale si era statuito che, poiché le sanzioni civili avrebbero natura diversa da quelle contributive, alle prime non potrebbe essere esteso il regime di prescrizione applicabile alle seconde.
Ma la Corte, nella sentenza in esame, sottolinea che tale orientamento, oltre ad essere pressoché isolato, è stato superato da diverse pronunce successive, conformi nel senso opposto.
Infatti, il credito per le sanzioni civili deve essere ormai pacificamente considerato come della stessa natura di quello per i contributi evasi, con la conseguenza che tra di essi esiste un vincolo di dipendenza funzionale che permane anche dopo l'irrogazione della sanzione. Da ciò non può che derivare che le vicende inerenti l'omesso o il ritardato pagamento dei contributi riguardano necessariamente anche le somme aggiuntive.
Anche volendo sostenere che le due somme abbiano una natura diversa, tale circostanza non eliminerebbe comunque il carattere di accessorietà e l'individuazione del termine prescrizionale non potrebbe che riferirsi alle norme di legge che regolano le conseguenze dell'inadempimento contributivo.
Con buona pace dell'Inps.
Corte di cassazione testo sentenza numero 20585/2015