Nel caso di specie, il licenziamento riguardava un lavoratore al quale l'azienda aveva messo a disposizione un telefono cellulare e un fax, che però erano stati inseriti dal dipendente medesimo su Facebook e su un sito internet come riferimenti per la sua azienda personale di ristorazione.
Tra i clienti della sua piccola azienda, poi, il dipendente aveva inserito anche il datore di lavoro, operante in un campo economico e merceologico completamente diverso.
Ma quest'ultimo non ci sta e lo licenzia.
I giudici della Cassazione, pur prendendo atto dell'effettività dei fatti posti alla base del licenziamento, non rinvengono tuttavia in essi un grave danno per l'azienda, del quale manca l'effettiva verifica.
La legittimità del licenziamento, per ora, non è confermata: bisognerà attendere il responso della Corte di Appello, chiamata ad accertare l'eventuale nocumento materiale o morale subito dal datore di lavoro.
Corte di cassazione testo sentenza numero 20545/2015