Così, la Corte di cassazione, con ordinanza numero 20475 depositata il 12 ottobre 2015 (qui sotto allegata), ha rigettato il ricorso del M.i.u.r. avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello lo aveva condannato a risarcire il danno subito dalla bambina a seguito della caduta.
I giudici, infatti, hanno ricordato che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la ripartizione dell'onere della prova, desumibile dall'articolo 1218 del codice civile, impone all'attore solo di provare che il danno subito si è verificato nel tempo in cui la minore è stata affidata alla scuola, mentre è sull'altra parte che incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Ciò sia che si invochi a tal fine la presunzione di responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2048 del codice civile, sia che questa venga configurata come di natura contrattuale.
Nel caso di specie, invece, mentre da un lato è stata offerta la prova del fatto lesivo e della sua verificazione all'interno della scuola e durante l'orario scolastico, dall'altro la dinamica precisa dell'incidente, che avrebbe consentito all'istituto scolastico di fornire la prova liberatoria, non è stata invece accertata.
Con la conseguenza che la Corte ha ritenuto di confermare la piena responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, condannandolo anche al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 20475/2015