di Marina Crisafi - Va in carcere chi non versa il mantenimento a moglie e figli nella misura stabilita dal giudice in sede di divorzio nonostante il grave stato di bisogno della famiglia, per di più fingendo di essere nullatenente. Lo ha stabilito il Tribunale ordinario di Campobasso, con la recente sentenza n. 49/2015 (qui sotto allegata), condannando un uomo a due mesi di reclusione e al risarcimento di 25mila euro all'ex moglie per il reato di cui all'art. 12-sexies della l. n. 898/1970.
A nulla valgono le asserite difficoltà economiche dell'uomo, giacchè ha ricordato il giudice molisano, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 44086/2014), il reato de quo viene integrato dal "semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto".
In sede penale, ha proseguito il tribunale, è escluso ogni accertamento sulla "effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei figli, spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento".
E tale verifica è stata effettuata dal giudice civile il quale, rigettando la richiesta di revisione delle condizioni del divorzio
presentata dall'imputato ha ritenuto poco credibile la condizione di nullatenenza: se da un lato, infatti, i debiti tributari dell'uomo dimostrano che in passato egli percepiva redditi consistenti, dall'altro, la circostanza che la ditta di cui era titolare è stata rilevata dalla nuova compagna, che la sede della stessa è nello stabile di proprietà della madre dell'uomo, e che il socio unico di tale ditta è una società con sede in Albania della quale risulta amministratore proprio l'imputato, rendono più che verosimile l'assunto del tribunale civile per il quale gli ingenti redditi del passato "siano stati occultati al fisco - e - conservati o reinvestiti in attività intestate a prestanomi".Ad avvalorare questa tesi è anche l'alto tenore di vita condotto dall'imputato e il fatto che la giovane compagna di lui non ha, con molta probabilità, risorse sufficienti per rilevare ditte o comprare macchine di lusso.
Nessun dubbio pertanto sulla responsabilità dell'uomo per la violazione degli obblighi di assistenza familiare e "vista la pervicacia con cui pone in essere la stessa condotta delittuosa nonostante sia consapevole delle difficoltà della moglie e dei figli", la pena considerata equa dal collegio è quella di 2 mesi di reclusione, oltre al risarcimento di 25mila euro alla moglie e al pagamento delle spese processuali.
Trib. Campobasso, sentenza n. 49/2015