di Marina Crisafi - D'ora in poi chiunque potrà vedere film porno al lavoro senza paura di essere licenziato. Purchè ciò avvenga durante la pausa pranzo. A "legittimare" tale pratica è la Cassazione, la quale con la sentenza n. 20728/2015, pubblicata il 14 ottobre scorso (qui sotto allegata), ha convalidato l'illegittimità del licenziamento inflitto ad un operaio della Fiat di Termini Imerese, qualche anno fa, giacchè "beccato", in seguito ad una serie di controlli, con un pc e tre dvd a carattere pornografico nell'armadietto.
L'azienda decideva di allontanare il lavoratore sulla base della lesione del rapporto di fiducia, in quanto lo stesso svolgeva attività "estranea alla prestazione lavorativa", visualizzando appunto filmati a luci rosse.
Il giudice delle prime cure convalidava il licenziamento, ma la Corte d'Appello di Palermo ne decretava l'illegittimità ordinando alla datrice di lavoro la reintegra del dipendente con le conseguenti indennità dovute.
Ora, anche la Cassazione conferma il verdetto non rinvenendo nella sanzione irrogata la "giusta causa", a nulla rilevando quanto asserito dall'azienda, secondo la quale doveva considerarsi anche la condotta tenuta dal lavoratore che, al fine di prevenire le verifiche "controllava a mò di vedetta la presenza di personale nelle vicinanze del locale" usato per la visione dei film porno.
Per gli Ermellini, infatti, gli elementi addotti contro l'operaio non bastano ad offrire la certezza che il dipendente si fosse dedicato alla visione dei filmati "durante l'orario di lavoro", rimanendo a livello di "sospetto" e dunque non idonei a ritenere provato l'addebito.
Senza considerare, inoltre, che, in base a quanto ammesso dallo stesso dipendente, le visioni si limitavano allo "scorcio di un filmato - durante - la pausa mensa" e, dunque, non certamente in orario lavorativo.
Cassazione, sentenza n. 20728/2015