Il comportamento illecito e superficiale dell'ente giustifica il risarcimento dei danni morali patiti

di Lucia Izzo - Illecito il comportamento del Comune che, con condotta superficiale, consente la diffusione di notizie relative allo stato di salute del cittadino

Si tratta di una lesione del diritto alla riservatezza che giustifica il risarcimento dei danni morali.


Lo precisa la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 20890/2015 (qui sotto allegata) con la quale rigetta il ricorso di un Comune italiano condannato dai giudici di merito al pagamento della somma di 15.000 euro nei confronti di un cittadino. 


La vicenda era stata già portata all'attenzione del Garante della privacy, ma  in sede giurisdizionale non entra in discussione la violazione al diritto alla riservatezza, quanto piuttosto la richiesta relativa al risarcimento del danno. 

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva già accertato che gli episodi di cui si discute erano avvenuti con modalità illecite, poiché i dati relativi alla salute dell'uomo erano stati resi conoscibili sia ai dipendenti incaricati della consegna sia a quelli presenti alla consegna stessa. 


Gli Ermellini condividono quanto stabilito dai giudici di merito circa la lesione alla riservatezza del cittadino, aggravata dal fatto che la vicenda si è svolta "in un ambiente di lavoro ristretto" ed in un piccolo centro cittadino dove sono proliferati "inopportuni commenti e illazioni"

Un comportamento illecito e non tollerabile, a cui si è aggiunta anche la revoca del contrassegno per il parcheggio invalidi, episodio in cui il giudice di merito ha verificato un fine ritorsivo del Comune. 


Il "disagio morale" provocato al cittadino appare evidente, pertanto la valutazione equitativa del anno parti a 15.000 euro appare legittima. Il Comune è tenuto anche al pagamento delle spese di giudizio a seguito del rigetto del ricorso. 

Cass., III sez civ., n. 20890/2015

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