Per la Corte d'Appello di Roma, le maggiori capacità economiche di un coniuge non comportano una riduzione proporzionale del contributo al mantenimento a carico dell'altro

di Lucia Izzo - La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda (a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato) su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge


Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore


Lo ha precisato la Corte d'Appello di Roma con la recente sentenza n. 3213/2015 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul gravame proposto da un uomo contro la sentenza del Tribunale che aveva disciplinato l'ammontare dell'assegno da lui dovuto per il mantenimento del figlio minore a seguito dell'intervenuta separazione personale dalla moglie. 


Il ricorrente lamenta l'eccessiva onerosità dell'assegno mensile posto a suo carico (1100 euro, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative) considerando le cospicue condizioni reddituali della moglie.  


Inoltre, pur essendo entrambi i coniugi percettori di buon reddito (il marito quale dirigente medico e la moglie quale funzionaria ACI) l'appellante chiarisce che in costanza di convivenza la coppia conduceva un tenore di vita morigerato, limitandosi al godimento dei beni essenziali e senza concedersi alcuna spesa di tipo voluttario. 


I giudici del gravame rigettano parzialmente le doglianze attoree, ciarendo che, secondo un principio costantemente affermato e che ora trova espressione nell'art. 316 bis c.c. (inserito dall'art. 40 dei D.lvo n. 1 54/2013), "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo". 

Per tali ragioni il contributo determinato a carico del padre non può essere diminuito per il solo fatto che la madre ha comunque entrate sufficienti al mantenimento del minore, considerando che anche la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che il contributo per il mantenimento del figlio non deriva da una rigida comparazione delle condizioni economiche dei coniugi (v. Cass. 2/8/2013 n. 18538, n. 1607/2007). 


Neppure rileva il fatto che all'epoca della separazione i due genitori erano soliti avere un tenore di vita modesto, poiché il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto che richiede l'assegno deve essere riferito alle effettive potenzialità economiche dei coniugi e non a quello eventualmente più morigerato, frutto di tolleranza, imposizione o anche solo di accordo. 


Va altresì evidenziato che, nel contributo per il mantenimento del figlio deve essere considerata anche la compartecipazione alle spese generali (utenze, condominio, collaborazione domestica, etc.) compreso l'alloggio e l'organizzazione domestica che il genitore collocatario deve sostenere con incidenza prevalente, che non possono escludersi per i periodi nei quali il minore non è presente, sia perché il diritto - dovere dell'altro genitore di tenere i figli presso di sé per taluni periodi potrebbe non essere esercitato in concreto sia perché sarebbe estremamente difficile, in relazione ai periodi nei quali è previsto che i figli vadano a stare con il genitore non collocatario, eliminare le spese generali predette. 


Anche per le spese straordinarie va confermata la previsione del Tribunale, dovendo ritenersi escluse dal mantenimento ordinario, non solo le spese relative ad eventi assolutamente imprevedibili ed ipotetici, ma anche quelle che costituiscono esborsi prevedibili o addirittura certi, come, appunto, le spese scolastiche, le spese mediche, generiche o specialistiche, che rientrano nella normalità, anche solo per controlli periodici o di routine, e spese per attività sportive o ricreative.  

Per i giudici, inoltre, le spese che i coniugi dovranno concordare sono solo quelle straordinarie che coinvolgono decisioni di maggiore interesse (ad esempio l'iscrizione ad una scuola privata, l'iscrizione a più di una attività sportiva, gite scolastiche all'estero, etc.), mentre per le altre sarà sufficiente la previa documentazione. 


Corte d'Appello Roma, 25 maggio 2015 n. 3213

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