di Marina Crisafi - L'avvocato può inviare via fax l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, ma deve accertarsi che lo stesso sia pervenuto tempestivamente e correttamente al giudice procedente. Così la Cassazione ha ribadito la propria adesione al recente e meno restrittivo orientamento in base al quale "la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile", rigettando tuttavia il ricorso di un uomo, condannato in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, che lamentava il mancato rinvio dell'udienza di trattazione nonostante l'impedimento assoluto, attestato attraverso certificazione medica inviata alla cancelleria tramite fax, del proprio difensore.
La quarta sezione penale della S.C. (con sentenza n. 41498/2015, qui sotto allegata), infatti, pur confermando che, secondo l'indirizzo interpretativo cui si è uniformata, il giudice è tenuto ad esaminare l'istanza inviata a mezzo fax (leggi: "Cassazione: basta un fax per chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento") è anche vero che "l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente "al rischio dell'intempestività nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente".
Per cui, è onere della parte, che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, "di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro".
Peraltro nel caso di specie, la Corte d'appello ha adempiuto al dovere di esaminare l'istanza, rigettandola con motivazione logica e insindacabile in sede di legittimità, per cui il ricorso è respinto.
Cassazione, sentenza n. 41498/2015