Secondo il Tribunale di Fermo esso può essere esperito esclusivamente per questioni che, in un giudizio ordinario di merito, sarebbero poste ad oggetto di CTU


di Valeria Zeppilli - Con una recentissima ordinanza, emessa in data 13 ottobre 2015 (qui sotto allegata), il Tribunale di Fermo ha effettuato un'interessante e originale lettura dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi previsto dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

Nell'analizzare tale strumento, infatti, il giudicante ha chiarito che esso presuppone che i contrasti tra le parti abbiano ad oggetto esclusivamente la sussistenza e l'entità di crediti che derivano da un'esecuzione mancata o inesatta di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito e che il relativo accertamento possa essere espletato attraverso indagini tecniche.

Laddove, invece, si rendano necessarie indagini anche relative a questioni di diritto, difetterebbe la base per procedere all'accertamento di cui all'articolo 696-bis c.p.c..

Del resto, per il Tribunale di Fermo, tale accertamento non ha natura cautelare e anticipatoria come quello di cui all'articolo 696 c.p.c., ma per poter essere legittimamente esperito deve avere come unico punto di dissenso, o quanto meno come punto di dissenso determinante, questioni che, in un giudizio ordinario di merito, sarebbero poste ad oggetto di una C.T.U., sulla base della quale verosimilmente le parti potrebbero raggiungere un accordo o, comunque, la causa potrebbe essere definita.

Di conseguenza, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto, in virtù delle predette osservazioni, di dichiarare inammissibile il ricorso ad esso presentato ex articolo 696-bis c.p.c., proprio perché vertente anche su questioni che esulavano dall'ambito delle indagini strettamente tecniche che legittimano lo strumento.


Ringraziamo l'Avv. Daniele Baldoni del Foro di Macerata per il gentile invio dell'ordinanza.


Tribunale di Fermo testo ordinanza 13 ottobre 2015
Valeria Zeppilli

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