Nel dettaglio la Corte, nella pronuncia in commento, ha specificato che le nuove tutele e la nuova indennità prevista in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato possono essere applicate solo a quei contratti di lavoro che siano stati stipulati a partire dal 25 giugno scorso.
Per quelli pregressi continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 32 della legge numero 183/2010.
Diversamente, occorrerebbe vagliare la conformità nella normativa alla Costituzione e ai principi CEDU, anche in ragione del fatto che la nuova indennità prevista dal Jobs Act può essere meno favorevole al lavoratore rispetto a quella prevista precedentemente.
Oltretutto la Corte ha rilevato, innanzitutto, che tra la vecchia e la nuova disciplina si pone una successione di leggi e non una mera riformulazione.
Ha rilevato, poi, che la nuova norma riguardante le tutele in caso di trasformazione del contratto ha natura di diritto sostanziale e si inserisce nella disciplina organica del contratto di lavoro a tempo determinato.
Nell'analizzare la questione i giudici non hanno omesso, infine, di porre in evidenza anche il fatto che la previsione di cui all'articolo 32 del collegato lavoro non potrebbe comunque trasporsi nella nuova disciplina in ragione dell'assenza di un qualsiasi riferimento della nuova norma ai giudizi pendenti e di una qualsivoglia disposizione di carattere transitorio.
La riforma, quindi, vale solo per il futuro.
Corte di cassazione testo sentenza numero 21266/2015