È legittimo l'accertamento fondato sui fattori-indice individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri) e resta a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Poi, il riferimento alla complessiva posizione dell'intero nucleo familiare deve essere limitato alla sola famiglia naturale in senso stretto (coniugi conviventi ed eventualmente figli) non potendo desumersi dalla mera convivenza il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o affine, in quanto tale estraneo allo stretto nucleo familiare.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza 21362/2015 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna contro l'Agenzia delle Entrate.
La contribuente, destinataria di un accertamento "sintetico" ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/13, emesso a suo carico per Irpef relativa all'anno 2000, non aveva superato la presunzione posta a suo carico dalla norma summenzionata, riscontrante delle incongruenze nel reddito dichiarato.
In base al "redditometro" avevano assunto rilevanza quali elementi indicativi di capacità contributiva superiore a quella indicata, l'acquisto di un immobile e di due veicoli effettuato dalla ricorrente.
La donna lamenta che il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente valutato la complessiva redditività familiare.
Gli Ermellini, tuttavia, ritengono la censura destituita di fondamento, poiché la determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 d.P.R. 600/1973, dispensa l'amministrazione finanziaria da qualsiasi ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, i quali restano individuati nei decreti medesimi.
È il contribuente a dover dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore a quanto individuato.
Importante secondo i giudici, ai fini della prova "contro" il redditometro, è la dimostrazione che l'acquisto "incompatibile" con i bassi redditi sia avvenuto in base ad un apporto di coniugi conviventi ed eventualmente figli, che fanno parte della famiglia naturale in senso stretto. Non assume rilevanza l'apporto economico effettuato da parenti diversi o affini, perché estranei al nucleo familiare.
Il ricorso è da respingersi.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 21362/2015