di Lucia Izzo - Il trasferimento del minore a causa di esigenze lavorative del genitore collocatario, radica la competenza circa i provvedimenti ex art. 337 ter. c.c. in capo al tribunale di destinazione, se il luogo rappresenta il centro di relazioni ed interessi del minore, anche in prospettiva futura, purché probabile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la recentissima ordinanza n. 21285/2015 (qui sotto allegata), chiamata a dirimere un contrasto circa il giudice competente a pronunciarsi sull'affidamento di una minore.
La madre aveva inizialmente adito il tribunale di Rieti, vedendosi contestare dal padre della piccola l'incompetenza territoriale del giudice in favore di quello di Catania.
A seguito della dichiarazione d'incompetenza del primo giudice in favore del secondo, la donna proponeva ricorso per regolamento di competenza dinnanzi ai giudici di Piazza Cavour.
Gli Ermellini chiariscono che i provvedimenti riguardo ai figli, previsti dall'art. 337-ter del codice civile, si instaurano nel luogo di "residenza abituale" del minore.
In concreto, configura residenza abituale il luogo in cui il minore ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico.
Non può farsi riferimento, alla data della domanda, ad un dato meramente quantitativo (prossimità temporale dl trasferimento, maggior durata del soggiorno, ecc..) ma soprattutto, in casi come quello di cui trattasi, in cui emerge il recente trasferimento del minore, dovrà effettuarsi una prognosi sulla possibilità che la nuova dimora possa diventare l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del bambino.
Inoltre, deve essere verificato che il trasferimento non sia un mero espediente per sottrarre il piccolo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale della competenza territoriale.
Nel caso in esame, pur essendo limitato temporalmente il periodo di permanenza della bambina nel nuovo paese, dagli atti emergono le esigenze lavorative della madre e il trasferimento non occasionale, giustificato dalla celebrazione di un nuovo matrimonio e dalla conseguente collocazione dell'abitazione familiare in tale luogo.
Inoltre, il preminente interesse della minore non contrasta con la scelta di cambiare casa poiché la bambina si è inserita felicemente nel nuovo contesto socio-ambientale, ottenendo un buon rendimento scolastico: tutti elementi che tendono ad identificare nel nuovo paese la residenza abituale della minore con probabilità che vi si realizzi un centro di interessi ed affetti idoneo all'armonico sviluppo psicofisico della bambina.
La competenza territoriale risulta, pertanto, attribuita al tribunale di Rieti.
Cass., VI civile, ord. 21285/2015