Tale questione, oltre che di speciale importanza, è anche oggetto di orientamenti contrastanti della stessa giurisprudenza di legittimità

di Valeria Zeppilli - Spetta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilire se la violenza alla persona cui fa riferimento il comma 3 bis dell'articolo 408 del codice di procedura penale ricomprenda esclusivamente la violenza fisica o possa estendersi anche alla minaccia

Infatti, chiamata a pronunciarsi sul se anche il reato di atti persecutori possa essere ricompreso tra quelli posti in essere con violenza alla persona e necessiti, quindi, della notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione, la quinta sezione, con la sentenza numero 42220/2015, depositata il 20 ottobre (qui sotto allegata), ha ritenuto che la pronuncia in materia non possa che spettare alla massima composizione della Corte.

Tale questione, del resto, oltre che di speciale importanza, è anche oggetto di orientamenti contrastanti della stessa giurisprudenza di legittimità.

I giudici hanno ricordato che il decreto legge numero 93/2013, che ha introdotto il comma 3 bis all'articolo 408 c.p., nella versione originaria prevedeva che l'avviso della richiesta di archiviazione dovesse essere notificato esclusivamente per il reato di cui all'art. 572 c.p. e quello di conclusione delle indagini per il reato di maltrattamenti: solo con la legge di conversione, la prima previsione è stata estesa a tutti i reati commessi con violenza alla persona e la seconda al delitto di atti persecutori.

Apparentemente, proprio l'identità di ratio tra le due previsioni potrebbe astrattamente comportare, per la Corte, che anche per il reato di stalking sia l'obbligatoria la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione.

Tuttavia, nonostante il fatto che la novella legislativa del 2013 sia stata dedicata al contrasto alla violenza del genere riesca a spiegare la ricomprensione del reato di atti persecutori tra quelli di maggiore estensione della tutela penale, dalla medesima circostanza non può farsi discendere una corretta interpretazione della disposizione, più specifica, relativa all'archiviazione.

Oltretutto anche il fatto che il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale sia menzionato espressamente tra quelli per i quali è prevista la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è di agevole e univoca interpretazione ma può essere sottoposto quanto meno a due diverse letture.

L'intervento delle Sezioni Unite sembra quindi indifferibile.


Corte di cassazione testo sentenza numero 42220/2015
Valeria Zeppilli

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