di Lucia Izzo - Laddove il difensore risulti cancellato dall'albo, la notifica andrà effettuata direttamente al domicilio eletto della parte. Se, tuttavia, anche in tal caso la notifica non vada a buon fine poiché la parte non si trova in più in tale luogo, siccome nel frattempo sfrattata, va applicato il rito per gli irreperibili previsto dall'art. 143 c.p.c., quindi il "deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede". Se tali adempimenti non sono possibili, si procede alla consegna al pubblico ministero.
Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1589/2015, alla cui attenzione è stata sottoposto un'opposizione all'esecuzione dalla notificazione problematica: questa, sarebbe intervenuta nei confronti di una coppia sottoposta procedura di sfratto, il cui legale nel frattempo era stato cancellato dall'albo previsto per i professionisti,.
Secondo quanto previsto dal rito ex art. 143 c.p.c., la Corte ha ritenuto di accogliere l'istanza e di fissare una nuova udienza per consentire di procedere alla rinnovazione della notifica, così che le parti potessero validamente prendere parte al giudizio nel rispetto dei prescritti termini di comparizione.
Per i giudici di seconde cure, la notifica "negativa" insieme a quella prevista dall'art. 143 c.p.c., depositate in udienza, consentono di valutare la procedura di notificazione come correttamente effettuata.